Avvocato comunitario senza titolo abilitativo non ha diritto al compenso (Cass. civ. Sez. II n. 31376 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea abilitato alla professione forense nel Paese di origine, che intenda svolgere in Italia attività professionale in forma stabile e continuativa, deve preventivamente iscriversi al registro previsto dall’art. 12 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 oppure conseguire il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. n. 115/1992. In difetto di tale titolo, e in mancanza della comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge n. 31/1982, l’attività prestata non dà azione per il pagamento della retribuzione ai sensi dell’art. 2231 cod. civ.. L’accertamento della carenza del titolo abilitativo costituisce questione di merito devoluta al giudice adito e non integra esercizio del potere disciplinare riservato al Consiglio dell’Ordine competente per territorio. La contestazione della titolarità del rapporto, dal lato attivo o passivo, ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio.
Il Fatto
Un professionista abilitato in Spagna quale abogado conveniva in giudizio un cliente per ottenere il compenso dell’attività di assistenza e rappresentanza svolta in una causa risarcitoria davanti al tribunale. Il convenuto eccepiva il difetto del titolo abilitativo all’esercizio della professione in Italia e, quanto all’attività prestata in favore del genitore deceduto, deduceva di aver rinunciato all’eredità paterna.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo il diritto al compenso per entrambi i rapporti. Il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina sul libero esercizio della professione forense in ambito europeo, l’incompetenza del giudice ordinario rispetto agli organi dell’ordinamento professionale e l’ammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta con costituzione tardiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, ruotano attorno alla qualificazione dell’attività svolta dal ricorrente. Il ricorrente sosteneva di aver operato in Italia solo in modo occasionale e di non dover quindi provare alcun requisito attitudinale. La Corte rileva che il giudice del merito ha invece accertato un esercizio stabile e continuativo, desumendolo anche dal fatto che il professionista non aveva indicato altro Stato membro in cui svolgesse l’attività principale.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 146 del 1999, secondo cui l’avvocato comunitario che si iscriva al registro per la prestazione dei servizi può operare in Italia solo in forma temporanea o occasionale, con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria dello studio. Chi, pur iscritto a quel registro, eserciti in modo stabile e continuativo la professione presso un proprio domicilio professionale, è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine competente. Il successivo richiamo alle Sezioni Unite n. 3706 del 2019 conferma che il d.lgs. n. 96/2001 non regola l’accesso alla professione, ma solo l’esercizio permanente, restando fermo il potere delle autorità nazionali di valutare eventuali forme abusive del diritto di stabilimento.
Il percorso argomentativo porta a escludere che la questione rientrasse nella competenza degli organi dell’ordinamento forense. La Corte osserva che il giudice dell’appello non ha adottato alcun provvedimento disciplinare, ma ha verificato, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., la mancanza di un titolo abilitativo per la prestazione per cui era richiesto il compenso. La censura di violazione della giurisdizione è quindi dichiarata fuori centro.
La Corte aggiunge che il ricorrente non ha dedotto di aver effettuato la comunicazione prescritta dall’art. 9 della legge n. 31/1982 e che dalla sentenza impugnata risulta la mancata dimostrazione di aver operato di concerto con un avvocato regolarmente abilitato. Sotto il profilo dell’accertamento dei fatti, il Collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
Il terzo motivo viene rigettato richiamando le Sezioni Unite n. 2951 del 2016: la questione sulla effettiva titolarità del rapporto, attiva o passiva, è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito; le contestazioni del convenuto hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione. Il principio è ribadito dalla ordinanza n. 3765 del 2021, che ha avallato la decisione di appello resa in fattispecie analoga. In conclusione il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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