Mediazione obbligatoria espletata con il solo primo incontro davanti al mediatore (Cass. civ. Sez. III n. 18485 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è soddisfatta quando le parti, avviata la procedura, compaiono al primo incontro davanti al mediatore e, ricevute le informazioni sulla funzione e sulle modalità dell’istituto, una o entrambe manifestano l’indisponibilità a procedere oltre. Non è necessario che la mediazione sia “effettiva”, cioè che le parti discutano nel merito della controversia, perché l’interpretazione della giurisdizione condizionata non può essere estensiva, sino a rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale. Nei contratti a prestazioni corrispettive il giudice di merito, in caso di inadempienze reciproche, deve comparare i comportamenti complessivi delle parti per individuare quella responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti; tale accertamento è insindacabile in legittimità se congruamente motivato. Grava sul conduttore l’onere di verificare che il bene presenti le caratteristiche tecniche e le autorizzazioni necessarie all’attività che intende esercitarvi, salvo che la destinazione specifica sia oggetto di pattuizione inequivoca.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica conduceva da una parrocchia un immobile destinato a campo di calcio. Dopo un primo giudizio di risoluzione del contratto, concluso con l’esclusione della gravità dell’inadempimento della conduttrice, la locatrice intimava sfratto per morosità per nove mensilità non corrisposte. Nel conseguente giudizio il tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna al rilascio e al pagamento dei canoni.
La corte d’appello accoglieva solo in parte il gravame dell’associazione, escludendo la condanna ai canoni scaduti e a scadere perché questione coperta da giudicato, ma confermando la risoluzione, stante l’inadempimento “ulteriore e diverso”. La conduttrice ricorreva per cassazione con due motivi: mancato esperimento della mediazione obbligatoria e erronea valutazione dell’entità dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la corte territoriale aveva accertato come, su invito del mediatore, le parti fossero entrate nel merito delle rispettive posizioni e, preso atto della volontà della locatrice di non proseguire il rapporto e dell’impossibilità di addivenire a un accordo, il mediatore aveva dichiarato chiusa la procedura.
Tale esito è sufficiente ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. La Corte richiama Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, secondo cui la condizione di procedibilità è realizzata quando una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro la propria indisponibilità a procedere oltre. L’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 e l’argomento sistematico confermano che non si può interpretare estensivamente la giurisdizione condizionata, per non rendere eccessivamente complesso l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque non fondato. La censura fondata su circostanze di fatto non indicate con puntuale menzione viola l’art. 360, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti.
Nel merito, la Corte ricorda che nei contratti a prestazioni corrispettive occorre comparare i comportamenti complessivi delle parti, valutando quale si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, fermo restando che l’accertamento rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se congruamente motivato. La corte salernitana non si è sottratta a tale dovere: ha negato che l’indennità per miglioramenti fosse accertata in via definitiva, ha escluso la configurabilità di una pretesa creditoria non accertata e ha richiamato il principio per cui grava sul conduttore l’onere di verificare le caratteristiche del bene e le necessarie autorizzazioni.
Quanto alla buona fede, la corte territoriale ha ritenuto che i principi di correttezza e buona fede fossero stati violati proprio dalla conduttrice, che dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza aveva omesso di pagare il canone. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’onere del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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