Nullo il contratto dell’avvocato stabilito che usa il titolo di avvocato (Cass. civ. Sez. II n. 26764 del 05.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Se l’assistenza in giudizio è prestata da un avvocato stabilito senza l’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 7 del d.lgs. n. 96 del 2001, volti a evitare utilizzi decettivi o ingannevoli del titolo di avvocato, il contratto d’opera professionale è affetto da un vizio genetico che ne determina la nullità. La disposizione non ha natura meramente disciplinare: essa incide sulla validità dell’attività svolta e del connesso rapporto contrattuale, con conseguente esclusione del diritto al compenso ex art. 2231, comma 1, cod. civ. La distinzione tra norme comportamentali e norme di validità, elaborata con riguardo all’intermediazione finanziaria, non è estensibile alle fattispecie di esercizio abusivo della professione forense.

Il Fatto

Una professionista con titolo di abogado conseguito in Spagna e iscritta alla sezione speciale degli avvocati stabiliti aveva patrocinato una società e i suoi soci davanti al tribunale in una causa contro una banca, ottenendo un decreto ingiuntivo per il compenso. Gli assistiti si opponevano eccependo la nullità del contratto d’opera intellettuale per violazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 96/2001, avendo ella usato l’abbreviazione di avvocato nella procura e operando senza valida dichiarazione d’intesa con un avvocato iscritto all’albo italiano.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, negando il compenso. La Corte d’Appello di Milano confermava, escludendo anche la sanabilità della procura ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ. La professionista ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ravvisando nel ricorso sufficiente censura dell’applicazione delle norme richiamate.

Quanto alla violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 96/2001, il Collegio richiama la propria ordinanza n. 34420 del 24.12.2024, resa in fattispecie analoga, che ha affermato la nullità del contratto d’opera professionale in presenza di un vizio genetico, tanto più quando il risultato ingannevole sia stato raggiunto. L’uso dell’abbreviazione prima del cognome, in luogo del titolo effettivamente conseguito, ha celato ai clienti la mancanza dell’iscrizione all’albo italiano, indispensabile sia per l’attività giudiziale sia per quella stragiudiziale.

Il richiamo della ricorrente alle Sezioni Unite n. 26724 e 26725 del 19.12.2007 è giudicato inconferente. Quei precedenti riguardano l’intermediazione finanziaria ed escludono la nullità virtuale non tipizzata con riferimento al testo unico finanziario, non alle fattispecie di esercizio abusivo della professione forense. Anzi, la stessa sentenza n. 26724 del 2007 ricorda che la giurisprudenza ravvisa ipotesi di nullità virtuale quando la legge vieti lo svolgimento di determinate attività o la stipulazione di contratti in assenza di requisiti soggettivi o oggettivi.

Confermata la nullità del contratto per violazione dell’art. 7 e quella della procura, con esclusione del compenso, la Corte dichiara infondato il primo motivo, per sopravvenuto difetto di interesse: anche se fosse fondata la censura sull’art. 8, resterebbe ferma la nullità contrattuale basata sull’art. 7, ormai divenuta definitiva. Sul punto richiama l’orientamento in tema di ricorso basato su doppia ratio, citando Cass. sez. lav. n. 23448 del 19.8.2025 e Cass. n. 5102 del 26.2.2024.

Nel merito dell’art. 8, la Corte ritiene corretta l’esclusione di una valida intesa: la dichiarazione sottoscritta era priva dell’autenticazione notarile richiesta e non era stata resa al giudice adito, unica modalità sostitutiva ammessa, non bastando il semplice deposito negli atti di causa. Infine, l’applicazione delle norme interne è conforme alla direttiva 98/5/CE, che al considerando 7 lascia impregiudicate le norme nazionali dell’ordinamento professionale, tra cui l’art. 2, commi 3 e 7, della legge n. 247/2012. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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