Giudizio di rinvio e motivazione dell’avviso di accertamento per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 34242 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il giudice di merito che sia stato investito della causa a seguito di annullamento per violazione di legge è tenuto a uniformarsi alla regola giuridica enunciata e alle premesse logico-giuridiche della decisione di legittimità, ma può fondare la propria statuizione su elementi diversi da quelli che la Corte di cassazione ha già ritenuto generici, quando l’annullamento abbia riguardato solo alcune delle parti dell’atto impositivo. Ne consegue che non integra la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. la sentenza del giudice del rinvio che, dando atto della genericità già accertata, rinvenghi nell’avviso di accertamento altri e diversi riferimenti specifici, idonei a sostenere il contenuto del provvedimento. La valutazione di tali elementi attiene al fatto ed è censurabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo ove si prospetti un’erronea individuazione della regola inferenziale.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, con cui l’Amministrazione aveva rideterminato il valore della plusvalenza realizzata dal contribuente con la cessione di una licenza taxi. La decisione di secondo grado era stata annullata da questa Corte, che aveva accolto il motivo di ricorso per violazione di legge, accertando la genericità di alcune parti dell’atto impositivo. Investita del rinvio, la Commissione tributaria regionale ha rideterminato il valore della licenza e ha ritenuto che l’avviso fosse adeguatamente motivato. Il contribuente impugna per cassazione la sentenza del giudice del rinvio con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ.: il giudice del rinvio avrebbe disapplicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ripetendo il giudizio di appello. Il Collegio respinge la censura. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 28734 del 2022; Cass. n. 7091 del 2022), secondo cui il giudice del rinvio deve rispettare la regola giuridica e le premesse di fatto della decisione, la Corte rileva che nella specie l’annullamento aveva accertato la genericità dell’avviso solo con riferimento ad alcuni dati in esso contenuti.

La Commissione, quindi, non ha riesaminato i dati già ritenuti generici, ma ha fondato la propria decisione su altri e diversi riferimenti specifici, in ossequio al dictum della Corte, che le aveva demandato tale esame. La diversa ipotesi evocata dal ricorrente presupporrebbe la necessità del rinvio, che invece è stato disposto proprio per consentire quell’accertamento.

Il secondo motivo, che assume la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, è inammissibile: sotto l’apparente vizio di legge si censura l’accertamento in fatto legittimamente compiuto dal giudice di merito, che ha verificato la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

Quanto al terzo motivo, relativo alla natura delle presunzioni, la Corte ricorda che l’errore del giudice di merito nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione che non lo sia è censurabile solo in presenza di una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, secondo le Sezioni Unite n. 1785 del 2018 e Cass. n. 10240 del 2025. Nel caso di specie tale vizio non è ravvisabile. Il quarto motivo, infine, è infondato, risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione, con la conseguente declaratoria dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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