Azione ex art. 1676 c.c. e pignoramenti di altri dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28770 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione diretta prevista dall’art. 1676 c.c. è azione di cognizione e ha ad oggetto un diritto proprio dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente, distinto dal rapporto tra appaltatore e committente. Essa resta indifferente rispetto ai pignoramenti presso terzi promossi contro il committente da altri dipendenti dell’appaltatore, che rilevano solo sul piano esecutivo del concorso nella distribuzione delle somme. Il pignoramento determina un mero vincolo di indisponibilità: il credito permane nella titolarità dell’appaltatore fino all’ordinanza di assegnazione, che sola lo trasferisce coattivamente al creditore pignorante. Ne consegue che la sussistenza del debito del committente verso l’appaltatore è condizione dell’azione, da verificare anche al momento della decisione di merito.
Il Fatto
Due dipendenti di una società appaltatrice del servizio di pulizia convennero in giudizio il committente, istituto bancario, per ottenere il pagamento di retribuzioni e trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 1676 c.c.. Il committente eccepì che le somme ancora dovute all’appaltatrice risultavano vincolate da pignoramenti presso terzi notificati in epoca anteriore da altri dipendenti della medesima appaltatrice.
Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova del debito del committente al momento della richiesta. La Corte d’Appello accolse solo in parte il gravame, confermando il rigetto nel merito e valorizzando l’anteriorità dei pignoramenti nonché la par condicio creditorum rispetto ai colleghi già muniti di titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la natura dell’azione ex art. 1676 c.c.: si tratta di azione di cognizione che sorge ex lege in capo ai dipendenti verso il committente, fino a concorrenza del debito di questi verso l’appaltatore al tempo della domanda. La domanda può essere integrata anche da una richiesta stragiudiziale di pagamento, che rende il committente diretto debitore e gli impone di non pagare più all’appaltatore.
Il percorso argomentativo si fonda su un precedente risalente (Cass. n. 9048/2006), relativo alla richiesta di tentativo di conciliazione: la Corte ne estende la ratio, riconoscendo la medesima efficacia sostanziale, interruttiva della prescrizione, alla richiesta stragiudiziale inviata nel caso concreto.
Quanto al fallimento dell’appaltatrice, la Corte ribadisce che l’azione ex art. 1676 c.c. non è soggetta all’art. 52 legge fallimentare, riguardando soggetti terzi rispetto al fallito (Cass. n. 4051/1984; Cass. n. 22304/2007). Il fallimento non comporta l’improcedibilità dell’azione già esperita, perché essa incide sul patrimonio di un terzo e non su un credito del fallito.
Sul punto decisivo, la Corte esclude che i pignoramenti presso terzi siano ostativi. Il pignoramento produce solo un vincolo di indisponibilità: il credito resta dell’appaltatore fino all’ordinanza di assegnazione, che sola opera il trasferimento coattivo (Cass. n. 17195/2025; Cass. n. 14597/2020). Ne deriva l’irrilevanza dell’anteriorità o posteriorità dei pignoramenti rispetto alla richiesta stragiudiziale.
La Corte precisa infine che la sussistenza del debito del committente è condizione dell’azione, di natura dinamica, da accertare anche al momento della decisione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se il debito sia ancora esistente o si sia estinto per intervenuta assegnazione. La sentenza è cassata con rinvio; il secondo motivo è assorbito.
Nota della Redazione
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