Mutatio della domanda in comparse conclusionale e poteri del difensore (Cass. civ. Sez. II n. 12565 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore munito di mandato ad litem può, senza specifico mandato ad hoc né consenso scritto del mandante, modificare la domanda di adempimento in quella di risoluzione ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. e rinunciare a parte dell’originaria pretesa, rientrando tali facoltà fra i poteri processuali del difensore. La modifica della domanda originaria è però preclusa quando avvenga nella comparsa conclusionale, perché in tale fase il thema decidendum è ormai cristallizzato. È inammissibile il vizio di cui all’art. 116 cod. proc. civ. prospettato senza indicare una violazione del regime delle prove sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due cedenti convenivano in giudizio la cessionaria di un’azienda, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento del corrispettivo. La convenuta contestava l’entità del debito. Nel corso del giudizio le parti stipulavano una transazione, poi solo parzialmente eseguita, che individuava il residuo debito e un piano di pagamento dilazionato. Con la comparse conclusionale gli attori modificavano la domanda, chiedendo non più la risoluzione ma la condanna al pagamento della differenza tra il residuo indicato in transazione e quanto versato, oltre al risarcimento per le rateizzazioni ottenute.
Il Tribunale accoglieva la domanda di adempimento e rigettava quella risarcitoria. La Corte di appello, in riforma, dichiarava la risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento della cessionaria, condannandola al rilascio dell’azienda e di quanto oggetto dell’atto di cessione, con compensazione parziale delle spese. La cessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La ricorrente deduceva la nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale, una volta accertata la fondatezza dei rilievi dell’appellante, avrebbe dovuto sanzionare la modificazione della domanda originaria e prendere atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia.
La Corte ricorda che il difensore con mandato ad litem, senza bisogno di specifico mandato ad hoc né di consenso scritto del mandante, può mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. e può rinunciare a parte dell’originaria pretesa, rientrando tali facoltà fra i poteri del difensore, quali espressione della facoltà di modificare domande e conclusioni già formulate. Richiama in proposito Cass., Sez. I, 4 aprile 1962, n. 698 e Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837.
Tuttavia, nel caso concreto, pur a fronte del fatto nuovo rappresentato dalla transazione intervenuta in corso di causa, la domanda originaria di risoluzione non avrebbe potuto essere modificata in quella di adempimento nella comparsa conclusionale: circostanza che assorbe ogni ulteriore considerazione. Il rilievo conferma che la modificazione nella fase conclusiva del giudizio di primo grado è processualmente preclusa.
Quanto al dedotto vizio di cui all’art. 116 cod. proc. civ., la censura è inammissibile perché non prospetta alcuna violazione del regime di valutazione delle prove sindacabile in sede di legittimità. Sull’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la Corte esclude la sussistenza di qualsiasi nullità della pronuncia.
Infine, in tema di sequestro giudiziario, l’inosservanza del termine di 45 giorni per l’introduzione del giudizio di merito determina eventualmente l’inefficacia del provvedimento cautelare, ma non rende inammissibile la domanda di risoluzione del contratto. Il terzo motivo, con cui si deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile, poiché sotto quella formula si chiede una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale compiuto una disamina delle risultanze istruttorie (Cass., Sez. I, 4 marzo 2021, n. 5987; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore dell’Erario, stante l’ammissione delle controricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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