Revocazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 28769 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario ex art. 369, n. 2), c.p.c. per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, completa della relata di notifica a cura della cancelleria del giudice a quo, il ricorrente è tenuto a precisare, ai sensi dell’art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, già nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all’interno del fascicolo. Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell’art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come norma che sottenderebbe l’inclusione, nel fascicolo d’ufficio, anche degli atti successivi alla pronuncia impugnata, come la relata di notifica effettuata dalla cancelleria, restando il ricorrente onerato del suo deposito a pena di improcedibilità, salvo che detta relata risulti comunque nella disponibilità del giudice.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello che aveva respinto il reclamo contro il rigetto dell’opposizione all’omologazione della domanda di concordato preventivo di altra società. Con una prima ordinanza questa Corte aveva dichiarato improcedibile quel ricorso, perché la ricorrente aveva depositato la sola copia autentica del provvedimento impugnato, priva dei messaggi della comunicazione di cancelleria cui essa stessa aveva fatto riferimento, senza che tale documentazione risultasse nella disponibilità del giudice.
Avverso quella decisione la società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che il fascicolo telematico del giudizio di merito, acquisibile d’ufficio, conteneva la prova della comunicazione e che la declaratoria di improcedibilità era quindi frutto di un errore di fatto. La controricorrente ha resistito e il pubblico ministero ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il motivo rescindente è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente non indica la collocazione e la sede processuale dei documenti richiamati, né precisa di aver già fornito quell’indicazione nel ricorso originario, limitandosi a un generico riferimento al fascicolo d’ufficio, di cui non deduce neppure l’avvenuta acquisizione né descrive il contenuto.
La Corte richiama la giurisprudenza in tema di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che risponde all’interesse pubblicistico al rispetto della cosa giudicata formale. Le Sezioni Unite n. 21349/2022 hanno ribadito che la sanzione non si applica quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte, secondo il principio già espresso da Sez. U. n. 10648/2017.
Nel provvedimento impugnato, tuttavia, si era affermato in modo inequivocabile che il mancato deposito della comunicazione assumeva rilevanza decisiva perché la stessa non risultava nella disponibilità della Corte. A fronte di tale accertamento in rito, la ricorrente contrappone solo una presunzione sull’acquisizione del fascicolo, senza descriverne il contenuto.
La Corte esclude poi che l’errore revocatorio possa ravvisarsi nella mancata applicazione di una norma di condotta processuale discendente dall’art. 137-bis disp. att. c.p.c.. L’errore percettivo può riguardare un dato già agli atti del giudizio di legittimità, non un dato che in tesi avrebbe dovuto essere acquisito. L’eventuale addebito della mancata ricerca officiosa esorbita dal perimetro del giudizio di revocazione.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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