Motivazione apparente nel decreto di espulsione convalidato dal giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 5945 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente quando, pur graficamente esistente e persino sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Ricorre tale vizio nell’ordinanza del giudice di pace che convalidi il decreto prefettizio di espulsione limitandosi ad affermare l’esistenza dei requisiti di legge, senza esaminare le specifiche critiche e le circostanze di fatto dedotte dall’opponente in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti del provvedimento. La costituzione dell’Amministrazione intimata che si limiti a dichiarare di partecipare all’udienza ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., senza esporre i motivi di diritto, è inammissibile.

Il Fatto

Il cittadino straniero ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione con ordinanza, avverso la quale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite nei termini con controricorso, limitandosi a un atto di costituzione per la sola eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte dichiara inammissibile la costituzione del Ministero dell’Interno e della Prefettura, avvenuta tardivamente con atto non qualificabile come controricorso, privo dell’esposizione dei motivi di diritto. È violato il combinato disposto degli artt. 370 cod. proc. civ. e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che impone a pena di inammissibilità il contenuto argomentativo del controricorso.

Nel merito, i due motivi — denunciata inesistenza della motivazione e omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. — sono trattati congiuntamente e accolti. Il ricorrente aveva censurato l’ordinanza per non aver affrontato le ampie critiche svolte in sede di opposizione e per non aver esaminato fatti e circostanze sulla sua situazione familiare, personale e lavorativa, nonché la contestazione della pericolosità sociale desunta da precedenti penali risalenti.

La Corte enuncia il criterio distintivo: la motivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non permette alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento, non raggiungendo la soglia del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., richiamando Cass. n. 13248 del 30/06/2020.

Nel caso concreto, l’ordinanza si esaurisce nell’affermazione della verifica dell’esistenza dei requisiti di legge e nella convalida del provvedimento, omettendo del tutto l’esame delle specifiche contestazioni mosse dal cittadino straniero. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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