Termini ordinatori e azione disciplinare notarile: nessuna decadenza per indugio (Cass. civ. Sez. II n. 34322 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini che scandiscono la fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai hanno natura ordinatoria, in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa di perentorietà. L’espressione “senza indugio” contenuta nell’art. 153, comma 2, legge 16 febbraio 1913, n. 89 non introduce un termine di decadenza per il promovimento dell’azione disciplinare, restando il potere sanzionatorio consumato dal solo decorso del termine di prescrizione dell’illecito. Ne deriva che la violazione dell’obbligo di sollecita attivazione non è idonea, di per sé, a inficiare la validità del procedimento e del provvedimento sanzionatorio, salva la verifica di un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’incolpato. La specialità della disciplina dettata dalla legge notarile preclude l’integrazione con i termini di cui alla legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione di un notaio in ordine all’assunzione, da parte di un collega, di due dipendenti già impiegati presso il suo studio, senza preventiva informazione. Il Consiglio Notarile distrettuale, ritenuta la sussistenza di un modus operandi reiterato di acquisizione di personale altrui, deferiva il professionista alla Commissione Regionale di Disciplina, che irrogava la sanzione della censura.
Il notaio proponeva reclamo alla Corte d’Appello, che lo accoglieva e annullava il provvedimento sanzionatorio, ritenuta la violazione dell’obbligo di procedere “senza indugio” da parte dell’organo attivante. Avverso tale ordinanza il Consiglio Notarile ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo di nullità fondato sull’omessa menzione del Pubblico Ministero e delle sue conclusioni. Il rilievo è respinto: la nullità derivante dall’omessa partecipazione del P.M. nei procedimenti a intervento obbligatorio si converte in motivo di gravame esercitabile dalla sola parte pubblica. L’omessa indicazione del P.M. nell’intestazione è mero errore materiale, quando dal contesto emerga con chiarezza l’identità delle parti. Quanto alla memoria non riprodotta, il vizio si risolve in una imperfezione formale, poiché le difese in essa contenute risultano comunque esaminate e decise.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte d’Appello aveva dichiarato la decadenza dall’azione disciplinare per il ritardo di sei mesi nell’attivazione, aderendo a Cass. n. 7051/2021. Il Collegio prende le distanze da tale arresto e richiama la più recente giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 20650/2025 e Cass. n. 22573/2025.
Da tali pronunce si ricava che tutti i termini della fase amministrativa sono ordinatori: non essendo previsto un termine di decadenza per la contestazione, e restando il sistema presidiato dalla prescrizione, la locuzione “senza indugio” impone al giudice di verificare se il tempo impiegato sia adeguato all’esigenza di celerità. La pendenza delle indagini può incidere sulla vita professionale dell’incolpato e sull’approntamento della difesa, ma non determina l’invalidità della misura.
La Corte esclude altresì l’invocabilità della legge n. 241/1990, poiché l’art. 160 legge n. 89/1913 ne prevede l’applicabilità solo per quanto non espressamente disciplinato dal titolo VI. Nel senso della specialità del procedimento sanzionatorio rileva il richiamo a Corte cost. n. 151/2021. L’accoglimento del secondo motivo travolge le ulteriori censure, che restano inammissibili o comunque assorbite, non avendo la Corte d’Appello potuto decidere nel merito una volta declinata la decadenza. L’ordinanza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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