Notaio dispensato per rinuncia: cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. II n. 34320 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dispensa per rinuncia dalle funzioni notarili, ex art. 31 legge n. 89 del 1913, intervenuta in pendenza del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare e prima del passaggio in giudicato, non comporta di regola la cessazione della materia del contendere, poiché incide sul concreto esercizio della funzione e non sullo status del notaio, che permane in quiescenza. Tale regola non opera quando il professionista, alla data della dispensa, ha già compiuto il 65° anno di età: il superamento del limite rende la rinuncia irripristinabile, non essendo ammessa la riammissione ex legge n. 45 del 1983. Ne consegue il venir meno della materia del contendere e l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione, con caducazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il notaio ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare su esposto di un familiare di un cliente. Il Consiglio Notarile contestava due capi di incolpazione: aver integrato ex post, nel 2022, una procura a donare rilasciata nel 2013 da persona nel frattempo ricoverata in una struttura sanitaria, inserendo dati non esistenti all’epoca; aver redatto due atti nulli, utilizzando per di più il numero di repertorio di altro atto.
La Commissione Regionale di Disciplina infliggeva la sospensione per un mese sul primo capo e per sei mesi per ciascuno dei due atti nulli sul secondo. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3508 del 20 dicembre 2024, rigettava il reclamo ed escludeva l’attenuante. Il notaio proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Nelle more, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2025, veniva dispensato per rinuncia dall’esercizio delle funzioni.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene agli effetti della dispensa per rinuncia sopravvenuta nel giudizio di legittimità avente ad oggetto la sanzione disciplinare. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui la dispensa non comporta la cessazione della materia del contendere, perché incide sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo status del notaio, che permane in quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021).
Il limite a tale principio è individuato nel superamento del limite di età dei 65 anni alla data della dispensa. La Corte applica al procedimento disciplinare notarile, con gli opportuni adattamenti, il principio elaborato per i magistrati: la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sanzionatoria, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 4001/2012; Cass. n. 9481/2015; Cass. n. 24244/2016; Cass. n. 9041/2016).
La ratio risiede nel fatto che la definitiva cessazione dal servizio impedisce irrimediabilmente alla decisione di incidere su un rapporto ormai esaurito: il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l’ordine nell’istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio.
La Corte esamina poi l’articolo unico della legge n. 45 del 1983, che consente la riammissione all’esercizio professionale dei notai dispensati per rinuncia solo a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la dispensa incide sul concreto esercizio e non sullo status (Cons. Stato n. 788/1996), e che la riammissione non equivale a nuova nomina, trasformandosi l’interesse iniziale in diritto soggettivo.
Pertanto, poiché il ricorrente aveva già compiuto sessantacinque anni alla data della dispensa, la rinuncia è irripristinabile e lo status notarile non è più ricostituibile (Cass. n. 5427/2021). Constatato il venir meno della materia del contendere, la Corte dichiara cessata la materia e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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