Responsabilità del committente per danni da appalto e danno dinamico relazionale (Cass. civ. Sez. III n. 17801 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il committente non risponde dei danni causati a terzi dall’appaltatore a titolo di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., poiché il danno deriva non dal dinamismo autonomo della cosa ma dall’attività imprudente dell’uomo che la utilizza. La responsabilità del committente è configurabile, ex art. 2043 o art. 2049 cod. civ., solo quando l’opera sia stata affidata a impresa manifestamente inidonea (culpa in eligendo) o quando la condotta dannosa sia stata imposta all’appaltatore mediante rigide e inderogabili direttive. L’accertamento di tali circostanze è indagine di fatto, riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Il nesso eziologico tra due eventi entrambi noti si accerta secondo il principio di regolarità causale ex art. 1223 cod. civ. e non mediante presunzioni. Il danno dinamico relazionale costituisce pregiudizio autonomo e distinto dal danno morale soggettivo e la sua liquidazione richiede motivazione che renda controllabile il criterio adottato.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, era locataria di un edificio storico nel centro di Bologna, sede del proprio studio legale. Il proprietario dell’immobile aveva affidato a un’impresa individuale i lavori di rifacimento dell’impermeibilizzazione e della coibentazione della copertura, nominando un direttore dei lavori e un coordinatore per la sicurezza. Durante l’esecuzione, nel 2008, si sviluppò un incendio che distrusse l’intero stabile e, con esso, lo studio: andarono perduti arredi, fascicoli, biblioteca e archivio clienti.
La professionista citò in giudizio i proprietari, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza e l’esecutore, chiedendo un risarcimento superiore a quattro milioni di euro, con chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative. Il Tribunale accolse la domanda solo verso l’esecutore, condannandolo a euro 253.000,00. La Corte d’appello di Bologna, parzialmente riformando, elevò la somma a euro 276.600, confermando l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte chiarisce anzitutto la qualificazione della fattispecie. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. presuppone che il danno derivi dal dinamismo intrinseco della cosa; la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. presuppone invece che la cosa sia azionata dall’uomo. Nel caso concreto il pregiudizio è derivato da un’errata esecuzione dei lavori, dunque da una condotta colpevole dell’appaltatore e non dalla cosa in sé custodita. Ne segue che il committente, avendo affidato il bene all’appaltatore perdendone la custodia, non risponde ex art. 2051 cod. civ., ma semmai per fatto altrui.
Richiamando un principio consolidato — Cass. 10588/2008 e Cass. 36399/2023 — la Corte ribadisce che, stante l’autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, la responsabilità del committente per i danni causati a terzi è configurabile solo in presenza di culpa in eligendo o di direttive rigide e inderogabili. L’accertamento relativo alla natura dei lavori e al grado di specializzazione richiesto costituisce indagine di fatto, insindacabile se motivata: la Corte d’appello aveva escluso che si trattasse di prestazione richiedente particolare specializzazione.
Il terzo motivo, relativo alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., è dichiarato inammissibile: tale provvedimento è mero elemento di prova, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice civile, che aveva adeguatamente motivato l’irrilevanza della sintetica motivazione penale. Inammissibile anche il quarto motivo, che censura la stima del danno senza indicare alcun criterio legale alternativo a quello adottato dal CTU.
Il quinto motivo è accolto: la Corte rileva l’errore metodologico del giudice di merito, che ha ragionato in termini di presunzione tra due eventi entrambi noti (la chiusura dello studio di Bologna e quella della sede di Imola). Il nesso causale va accertato secondo il principio di regolarità causale ex art. 1223 cod. civ., come precisato da Cass. 31546/2018: sono risarcibili le conseguenze che, secondo l’id quod plerumque accidit, si pongano in correlazione probabilistica ordinaria con l’evento.
È fondato anche il sesto motivo: il giudice di appello, liquidando il danno alla persona in misura corrispondente a quella usualmente riconosciuta per la perdita di un congiunto, ha considerato solo il danno morale soggettivo, omettendo ogni valutazione del danno dinamico relazionale puntualmente allegato e senza esplicitare il criterio di quantificazione. Il settimo motivo è inammissibile, perché rivolto contro una parte della motivazione diversa dalla ratio decidendi sulla perdita di avviamento. L’ottavo è infondato: l’estromissione non è istituto di generale applicazione e la sua interpretazione, nei termini di rinuncia agli atti, spetta al giudice di merito. Il nono motivo resta assorbito per effetto del rinvio, che rimette al giudice di merito anche la decisione sulle spese.
Nota della Redazione
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