Azione di regresso INAIL e giudicato penale: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13250 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di regresso promosso dall’INAIL per il costo sostenuto a seguito di infortunio sul lavoro, il giudicato penale intervenuto nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro fa stato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, quanto all’accertamento del fatto e alla sua commissione da parte dell’imputato. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, contesti la ricostruzione della vicenda accolta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, perché sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, apprezzabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. È del pari inammissibile il motivo che prospetti, in tale paradigma, la questione della responsabilità patrimoniale del legale rappresentante: la nozione di fatto evocata dalla norma processuale riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non le questioni o argomentazioni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della società datrice di lavoro e del suo legale rappresentante, per il costo sostenuto in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore. Il giudice di appello ha fondato la decisione sull’accertamento contenuto nel giudicato penale, che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, articolando due motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cod. civ. in relazione al d.lgs. n. 626 del 1994, contestando la riconduzione della fattispecie alle norme richiamate dalla Corte territoriale e l’insussistenza di responsabilità.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La violazione di legge è argomentata su circostanze fattuali diverse da quelle accertate in sentenza. Sotto l’apparente formulazione di un error in iudicando, la parte tende in realtà a contestare la ricostruzione della vicenda accolta dal giudice di merito.
Il Collegio ribadisce il criterio distintivo: il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’errata ricognizione della fattispecie concreta resta invece estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante, Cass. n. 816 del 2020). È dunque inammissibile la critica che fondi il preteso errore di sussunzione su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della decisione.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte di appello valutato i profili di colpevolezza a carico del ricorrente, chiamato a rispondere con il proprio patrimonio benché la condanna penale fosse dipesa dal solo ruolo formale rivestito. Anche questo motivo è inammissibile: nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non è inquadrabile la questione della responsabilità patrimoniale del legale rappresentante. La nozione di fatto riguarda un preciso accadimento o circostanza storico-naturalistico, non assimilabile alle questioni o argomentazioni (in argomento, Cass. n. 24826 del 2023).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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