Consegna aliud pro alio e decorrenza della garanzia nella vendita (Cass. civ. Sez. II n. 13010 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il testo del provvedimento trasmesso non consente di ricostruire il principio di diritto affermato. Dalla sola intestazione risulta che la Cass. civ. Sez. II si è pronunciata, in sede di camera di consiglio, su un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Le parti sono una società in accomandita semplice con il suo socio accomandatario, da un lato, e una società operante nel settore degli elettrodomestici, dall’altro. La materia involge un rapporto di vendita e i rimedi esperibili dal compratore. Non è dato sapere se la Corte abbia rigettato, accolto o dichiarato inammissibile il ricorso, né quali norme abbia applicato.

Il Fatto

La vicenda processuale origina da un contratto di vendita intercorso tra una società in accomandita semplice, con il relativo socio accomandatario, e una società attiva nel comparto degli elettrodomestici. Il rapporto si è tradotto in una controversia portata davanti al giudice di merito, definita in primo grado e poi in appello.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1009/2020, ha pronunciato sul merito della causa. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 19636/2020 R.G., notificando il controricorso alla controparte. Il ricorso è stato assegnato alla Sez. II e discusso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il provvedimento trasmesso non contiene il testo della motivazione. Le pagine successive alla prima risultano integralmente sostituite dall’intestazione ripetuta “Corte di Cassazione – copia non ufficiale”, prive di qualsiasi contenuto argomentativo. Non è possibile, pertanto, ricostruire il percorso logico seguito dal Collegio.

Allo stesso modo, non risultano leggibili i motivi di ricorso né le difese svolte dalla società controricorrente. Manca qualsiasi indicazione sulle norme di riferimento, sui precedenti eventualmente richiamati e sulle ragioni della decisione.

L’unico dato certo è di natura processuale: la causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024, con pubblicazione del provvedimento in data 13.5.2024, secondo il rito camerale previsto per le definizioni semplificate.

Nessuna valutazione può essere espressa sull’esito del giudizio di legittimità. Qualsiasi affermazione ulteriore sarebbe frutto di congettura e non trova riscontro nel testo disponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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