Riduzione del trattamento accessorio per proporzionalità e non per taglio lineare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13248 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego pubblico privatizzato, la cristallizzazione e la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio disposte dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 122 del 2010, integrano disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla disciplina contrattuale. La riduzione deve però essere attuata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: l’ammontare annuo complessivo, come cristallizzato e riproporzionato, va suddiviso per il numero dei lavoratori e depurato delle quote riferibili al personale cessato. È quindi illegittima la riduzione operata a forfait mediante un taglio percentuale uniforme, che incide in peius sul trattamento economico individuale. La pretesa del dirigente medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 costituisce diritto soggettivo, la cui tutela non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici di primo livello di una azienda sanitaria locale impugnavano la nota con cui l’ente, a partire dal marzo 2013, aveva ridotto del 30% la remunerazione variabile aziendale e aveva recuperato gli importi mediante trattenute in busta paga. I lavoratori contestavano l’errata individuazione della base di calcolo, estesa all’intera consistenza dei fondi anziché alle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, con indebita decurtazione di indennità rientranti nel trattamento fondamentale.

Il Tribunale aveva in parte accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità della decurtazione per la parte eccedente determinate somme. La Corte d’Appello, su impugnazione principale dell’azienda e incidentale dei lavoratori, aveva accolto quella dell’ente e rigettato quella dei medici, ritenendo che le decurtazioni fossero esecuzione di disposizioni normative e di decreti commissariali e che il giudice ordinario non potesse sindacare i conteggi attinenti alla finanza regionale. I lavoratori ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i motivi per connessione e li accoglie per quanto di ragione. Il ricorso pone tre questioni: l’oggetto e la legittimità della cristallizzazione e riduzione delle risorse accessorie; le modalità attuative della riduzione proporzionale alle cessazioni; la ricaduta sui trattamenti economici individuali.

In via preliminare si ricorda che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. La misura economica della retribuzione trova necessario fondamento nella contrattazione: l’amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse stabilite dal legislatore, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo. Ne consegue il divieto, per il principio di pari trattamento, di trattamenti individuali peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

L’art. 9, comma 2-bis, citato, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il dato testuale attesta che il limite va cristallizzato all’importo 2010: le risorse originariamente destinate ai dirigenti cessati devono essere decurtate. Diversamente si avrebbe un aumento della consistenza delle risorse rispetto al 2010, in contrasto con la lettera della norma e la sua finalità di risparmio.

Per dare attuazione alla riduzione proporzionale, l’ammontare annuo complessivo va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata con un taglio percentuale uniforme come quello del 30%. Il trattamento economico complessivamente goduto non poteva certo aumentare, ma nemmeno essere riformato in peius. In mancanza di tempestiva applicazione della regola, l’operazione rideterminativa ex post deve seguire le dinamiche normative e contrattuali, procedendo al ricalcolo dei fondi, al calcolo di quanto spettante a ciascun medico e alla detrazione dal percepito.

Tale ricalcolo non attiene alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010: la pretesa non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. La revisione delle graduazioni riguarda invece solo le proporzioni in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto e non l’ammontare degli stessi, sicché non può giustificare il taglio. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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