Azione risarcitoria contro l’Amministrazione finanziaria è devoluta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 20040 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria, la controversia è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario. La domanda non è sussumibile in alcuna delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle corti di giustizia tributaria. Anche nel campo tributario l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere. Al giudice ordinario, cui è vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato, spetta accertare se vi sia stato un comportamento colposo dell’Amministrazione che, in violazione di tale norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle entrate davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo accertarsi la condotta illecita dell’Amministrazione in relazione a un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute, per essere tale condotta difforme dai canoni di legalità, correttezza e buona amministrazione. La società ha chiesto la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, quantificati nelle spese sostenute per l’impugnazione dell’atto impositivo davanti alla corte di giustizia tributaria e per l’accensione di una polizza assicurativa.
L’Agenzia delle entrate ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della corte di giustizia tributaria. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., resistito con controricorso dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite individuano il criterio di riparto nel petitum sostanziale della domanda. La società non ha contestato la pretesa impositiva, già oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario, ma ha esperito un’ordinaria azione risarcitoria fondata sul principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., deducendo la lesione della propria integrità patrimoniale derivante dalla condotta contra ius dell’ente impositore.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata delle stesse Sezioni Unite, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui la controversia risarcitoria, avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo indipendente dal rapporto tributario, non può essere sussunta in alcuna delle fattispecie tipizzate rientranti nella giurisdizione esclusiva delle corti di giustizia tributaria.
Il fondamento della regola è duplice. Da un lato, anche nel campo tributario l’attività amministrativa incontra il limite della norma primaria del neminem laedere, oltre che della legge. Dall’altro, al giudice ordinario è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato: il suo sindacato si limita ad accertare l’esistenza di un comportamento colposo che, violando quella norma primaria, abbia leso un diritto soggettivo.
Le deduzioni dell’Agenzia, relative ai danni richiesti e alla loro riconducibilità al dedotto comportamento colposo, sono state giudicate non risolutive in senso contrario, poiché attengono al merito della controversia e non alla giurisdizione.
Nota della Redazione
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