Intermediazione finanziaria: l’acquiescenza dell’investitore elide l’occasionalità necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 16258 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai propri promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato. Ciò accade quando l’investitore, inosservante dei canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nell’attività di investimento, serbi un contegno anomalo, connotato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale e sulle modalità di affidamento dei capitali. La presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell’investitore non esclude automaticamente la responsabilità dell’intermediario ex art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998: l’apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o acquiescenza è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il Fatto

Due coniugi avevano sottoscritto, per il tramite di un promotore finanziario, contratti di investimento denominati Stock Option Mediolanum, corrispondendo al promotore la somma complessiva di euro 50.000,00 mediante assegni. Chiesta la restituzione del capitale, ottenevano solo la restituzione di un acconto. Il promotore, a seguito di querela, patteggiava la pena.

I coniugi convennero in giudizio il promotore e la banca, quest’ultima per culpa in vigilando ex art. 2049 cod. civ.. Il Tribunale di Pescara accolse la domanda, condannando i convenuti in solido, ed accolse la domanda di garanzia. La Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame della banca, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo che il comportamento acquiescente degli investitori, esperti della materia, avesse inciso sul nesso causale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti censuravano la sentenza per aver ritenuto che la condotta imprudente degli investitori avesse eliso il nesso di occasionalità necessaria, sostenendo la natura oggettiva della responsabilità della banca e l’affidamento ingenerato dalla modulistica e dalla sede delle operazioni.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato, rilevando che i ricorrenti contestavano in sostanza la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, prospettando censure di natura fattuale, estranee al giudizio di legittimità.

Nel merito, l’ordinanza richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la società preponente non risponde solidalmente del danno causato dal promotore quando il nesso di occasionalità necessaria è interrotto dalla condotta del danneggiato, che serbi un contegno anomalo connotato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del rapporto professionale (Cass. n. 17947 del 2020; Cass. n. 28634 del 2020; Cass. n. 31453 del 2022).

La Corte precisa che gli elementi sintomatici di condotte anomale dell’investitore non escludono automaticamente la responsabilità dell’intermediario, poiché l’apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o acquiescenza è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in legittimità. Quando però l’anomalia si traduce nella violazione di specifici obblighi, come il divieto di consegnare denaro contante al consulente, il giudice è tenuto a un apprezzamento specifico (Cass. n. 31894 del 2023).

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti lamentavano l’erronea ripartizione dell’onere probatorio. La Corte lo ha giudicato infondato: il giudice di merito ha accertato in fatto la condotta elisiva del nesso di occasionalità, limitandosi a rilevare che i ricorrenti non avevano offerto elementi per un diverso inquadramento, così che il motivo non si correlava pienamente alla ratio decidendi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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