Bancarotta documentale, dolo specifico non si presume dall’omessa tenuta dei libri (Cass. pen. Sez. V n. 6556 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale omissiva non può essere desunto in via automatica dall’accertamento della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili né dalla scomparsa dei libri. La sentenza che, muovendo da un accertamento costruito come se la contestazione fosse di bancarotta distrattiva, deduca da tale ricostruzione la sussistenza del dolo specifico del reato omissivo, senza confrontarsi con la distinzione tra le due fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., è apodittica e va annullata con rinvio. La prima ipotesi è a dolo specifico e consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture, oltre che nell’omessa tenuta sorretta dallo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la seconda, a dolo generico, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’08.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rigettando la richiesta di sospensione condizionale della pena. Il giudice di secondo grado ha valutato negativamente la gravità del fatto e l’assenza di collaborazione in sede fallimentare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale, e la mancata riqualificazione del fatto nella bancarotta semplice documentale, non essendo provato lo scopo di creare pregiudizio ai creditori. Il ricorrente ha valorizzato l’affidamento della tenuta contabile a due professionisti qualificati, indice, a suo dire, dell’insussistenza del dolo specifico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo, preliminare e assorbente, e annulla con rinvio. La sentenza d’appello è apodittica ed assertiva nel ritenere configurabile il reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili.
Il vizio è duplice. Sul piano oggettivo la motivazione confonde i piani della bancarotta distrattiva e di quella documentale: muovendo dall’omessa registrazione di cauzioni, ragiona come se la contestazione fosse di bancarotta distrattiva, afferma la percezione degli importi e l’arricchimento ingiustificato di un beneficiario non identificato con certezza, e da ciò desume automaticamente il dolo specifico del reato omissivo.
Sul piano soggettivo la Corte ribadisce che il dolo specifico della bancarotta documentale omissiva non può ridursi all’accertamento della scomparsa o dell’omessa tenuta dei libri contabili. Richiamando la sintesi contenuta in Sez. 5, n. 45246 del 2024, il Collegio distingue la fattispecie “specifica” a dolo specifico — sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture, comprensiva dell’omessa tenuta sorretta dallo scopo di profitto o di pregiudizio — dalla fattispecie “generale” a dolo generico, integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.
La sentenza impugnata non affronta neppure il tema di quale e quanta sia stata l’omissione contestata e non ne valuta l’incidenza sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari, elemento necessario per la configurabilità del reato. Il giudice del rinvio dovrà inserire la condotta in una delle ipotesi descritte, valutando anche la possibile configurabilità della bancarotta semplice documentale ex art. 217 l. fall. La Corte ricorda infine che l’affidamento della contabilità a soggetti forniti di cognizioni tecniche non esonera l’imprenditore dall’obbligo di vigilanza e controllo (Sez. 5, n. 36870 del 2020).
Nota della Redazione
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