Omessa motivazione sull’esistenza della società di fatto e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 16168 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado in relazione a un capo d’imputazione non rientra tra i casi tassativi di nullità previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., potendo il giudice di appello, in forza dei poteri di piena cognizione, redigere anche integralmente la motivazione mancante. È invece viziata da motivazione insufficiente la sentenza di appello che, pur dando atto della sinteticità della motivazione di primo grado, confermi la condanna per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 senza indicare gli elementi di prova da cui desumere l’esistenza della società di fatto, la partecipazione dell’imputato e il reddito conseguito, limitandosi a richiamare accertamenti relativi a una distinta società di capitali.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli dichiarava il ricorrente responsabile del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, quale socio di fatto di una società di fatto, con condanna alla pena di due anni di reclusione e alle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74/2000. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione, confermando la responsabilità.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e l’insussistenza di elementi probatori a suo carico in ordine all’esistenza della società di fatto e alla sua partecipazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili, rilevando che la sentenza di primo grado si limitava a dare conto dell’emissione di un avviso di accertamento e degli accessi svolti presso la sede di una società di capitali, senza indicare le fonti di prova da cui desumere l’esistenza della diversa società di fatto oggetto della contestazione.

La Corte territoriale, pur riconoscendo la sinteticità della motivazione, aveva ribadito l’affermazione di responsabilità facendo riferimento a indagini per frodi carosello e alla veste di amministratore di fatto della società di capitali, senza colmare il deficit motivazionale. In particolare, il giudice di appello non aveva indicato partecipanti, oggetto, ambito di operatività e organi gestori della società di fatto, né gli elementi probatori dai quali desumere l’esistenza di quest’ultima, la partecipazione del ricorrente nella misura del 25% e il reddito conseguito.

La Suprema Corte ha precisato che la mancanza assoluta di motivazione non rientra nei casi tassativi di nullità di cui all’art. 604 cod. proc. pen., potendo il giudice di appello redigere la motivazione mancante. Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza impugnata risultava affetta da motivazione insufficiente, avendo operato un il salto logico tra gli accertamenti relativi alla società di capitali e l’esistenza della società di fatto, senza alcun sostrato probatorio.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame, con piena libertà di esito, sull’esistenza della società di fatto, sulla partecipazione del ricorrente e sul conseguimento dei redditi non dichiarati. Restano assorbiti i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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