Erronea qualificazione giuridica nel patteggiamento e ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 3451 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la facoltà di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è limitata ai soli casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È, pertanto, inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. La verifica demandata alla Corte di legittimità non può risolversi in una rivisitazione della motivazione del giudice di merito, quando questa sia coerente e fondata su atti di indagine non contestati.
Il Fatto
Con sentenza del 15 aprile 2025, il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava agli imputati la pena per il reato continuato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che, a loro avviso, in ragione dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione, andava ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati. Il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è circoscritto alle ipotesi in cui la qualificazione giuridica adottata dal giudice risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
La Suprema Corte ha precisato che non è consentita la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Nel caso di specie, la qualificazione originariamente contestata è stata ritenuta corretta dal giudice in ragione delle risultanze investigative: la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti rinvenute nel corso delle perquisizioni e il rinvenimento di una somma di denaro in banconote di diverso taglio.
La Corte ha escluso che tale motivazione possa essere sindacata in sede di legittimità, essendo coerente e basata su atti di indagine non contestati dalla difesa. La conseguente inammissibilità dei ricorsi ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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