Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), il sistematico e protratto mancato versamento dei tributi, con carattere di pervicacia e stabilità, integra la fattispecie, richiedendo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, senza necessità del dolo specifico diretto alla causazione del fallimento. In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.), l’omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture contabili, quando sia finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, integra la fattispecie a dolo specifico, desumibile anche da elementi quali la mancata collaborazione con la curatela e la predisposizione di bilanci artefatti. L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 legge fall.) è applicabile anche alla bancarotta impropria, in virtù del rinvio operato dall’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216.
Il Fatto
L’imputato, in qualità di amministratore unico e successivamente liquidatore di una società dichiarata fallita, veniva condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 216, comma 1, legge fall.) e di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.). La Corte d’appello di Roma confermava la condanna. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo dei reati, all’aggravante ex art. 219 legge fall. e alla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Sulla bancarotta impropria, ha richiamato il consolidato orientamento per cui il sistematico e protratto mancato versamento dei contributi previdenziali o dei tributi costituisce operazione dolosa, richiedendo il dolo generico (coscienza e volontà delle singole omissioni e prevedibilità del dissesto) (Sez. 5, n. 24572 del 19/02/2018, De Mattia; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Bottiglieri; Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni). La Corte territoriale aveva correttamente accertato che l’imputato aveva accumulato, negli anni 2017 e 2018, un debito erariale di oltre 880.000 euro, senza adottare iniziative di risanamento, e che tale condotta, anche nella fase liquidatoria, aveva determinato il dissesto. La difesa, opponendo obiezioni generiche e sollecitando una diversa valutazione probatoria, non aveva specificamente contestato le argomentazioni della sentenza.
Sulla bancarotta documentale, la Corte ha distinto le due ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/distruzione (dolo specifico) e la tenuta fraudolenta (dolo generico). L’omessa tenuta, se finalizzata a pregiudicare i creditori, integra la prima ipotesi (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri). Nel caso di specie, la mancata ostensione delle scritture contabili, la mancata presentazione dei bilanci e la predisposizione di un bilancio di liquidazione con poste fittizie, unitamente all’iniziale irreperibilità del liquidatore, erano elementi idonei a dimostrare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi). La Corte ha escluso la genericità della motivazione, rilevando che il ricorrente non si era confrontato con la trama espositiva della sentenza.
Sull’aggravante ex art. 219 legge fall., la Corte ha richiamato il principio per cui essa si applica anche alla bancarotta impropria, in virtù del rinvio dell’art. 223, comma 2, alle pene di cui all’art. 216 (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani). La Corte territoriale aveva quantificato il danno in prossimità del milione di euro, conseguenza delle operazioni dolose, e aveva motivato sulla rilevante gravità del pregiudizio. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione, che aveva giustificato l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti sulla base della gravità del fatto e del danno, e aveva irrogato il minimo edittale, senza necessità di ulteriore dettaglio (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa).
Implicazioni Pratiche
Prova del dolo nella bancarotta impropria: il difensore, per contestare l’imputazione, deve dimostrare che il mancato pagamento dei tributi non sia frutto di una scelta gestionale sistematica, ma di una situazione di temporanea difficoltà o di cause oggettive, e che l’imputato abbia comunque adottato iniziative di risanamento; la mera allegazione di un subentro in una situazione debitoria pregressa non è sufficiente, se la condotta omissiva si è protratta anche dopo la nomina.
Elemento soggettivo della bancarotta documentale: per eccepire la derubricazione in bancarotta semplice, il difensore deve allegare elementi che escludano la finalità di pregiudicare i creditori (es. dimostrando che la mancata tenuta sia dovuta a negligenza o a sopravvenuta impossibilità materiale, non a dolo); la mancata collaborazione con il curatore, se non giustificata, costituisce un indice grave del dolo specifico.
Contestazione dell’aggravante e della pena: per contestare l’aggravante ex art. 219, il difensore deve dimostrare che il danno patrimoniale non sia di rilevante gravità o che non sia riconducibile all’operazione dolosa; in sede di determinazione della pena, la Corte di cassazione non sindaca la congruità della motivazione se la pena è prossima al minimo edittale e la motivazione è basata su parametri oggettivi.
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