Insolvenza fraudolenta: assoluzione per mancanza di dolo (Cass. pen. Sez. II n. 35253/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo è legittima quando il giudice di merito, con motivazione congrua, esclude la prova che l’imputato, al momento della contrazione dell’obbligazione, avesse il proposito di non adempiere, valorizzando elementi oggettivi quali la pregressa e costante prassi di pagamento mediante assegni postdatati e la possibilità di procurarsi la provvista finanziaria con operazioni societarie successive. Il ricorso per cassazione della parte civile avverso tale assoluzione è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre una diversa valutazione degli elementi indiziari, senza indicare le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.) per aver contratto obbligazioni commerciali per complessivi euro 76.358,00 con una società, e per aver emesso tre assegni postdatati non onorati, non avendo informato il legale rappresentante della società creditrice del proprio stato di insolvenza. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili. Avverso tale sentenza la parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 641 cod. pen. e sostenendo la sussistenza del dolo, desumibile dal breve lasso di tempo tra l’emissione delle fatture e la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda, e dal silenzio dell’imputato sulle trattative in corso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte d’appello aveva reso una motivazione rafforzata, confrontandosi con tutte le argomentazioni della sentenza di primo grado, e aveva escluso l’elemento soggettivo del reato valorizzando la risalenza dei rapporti commerciali, la pregressa e ripetuta prassi di pagamento tramite assegni postdatati, e la circostanza che l’affitto del ramo di azienda potesse essere finalizzato a procurarsi la provvista finanziaria per onorare i debiti, come già in passato era accaduto. La Corte territoriale aveva quindi ritenuto che sussistesse un ragionevole dubbio sulla consapevolezza, al momento della contrazione delle obbligazioni, del proposito di non adempiere.
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente (parte civile) non aveva contestato specificamente le ragioni della decisione, in particolare non aveva dedotto nulla sull’argomento relativo alla possibilità, con l’affitto del ramo di azienda, di procurarsi la provvista finanziaria necessaria per adempiere. Le censure si risolvevano in una diversa valutazione degli elementi indiziari, senza evidenziare vizi logici o contraddittorietà della motivazione. Trattandosi di un ricorso della parte civile, l’inammissibilità discende dalla mancanza di specificità del motivo, che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Implicazioni Pratiche
- Onere di specificità nel ricorso della parte civile: la parte civile che impugna una sentenza di assoluzione per i soli effetti civili deve contestare in modo specifico e analitico la motivazione del giudice, indicando le ragioni per cui la valutazione degli elementi probatori sarebbe illogica o contraddittoria; la mera deduzione di una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza, determina l’inammissibilità del ricorso.
- Prova del dolo nell’insolvenza fraudolenta: per sostenere l’accusa, il creditore o il Pubblico Ministero devono dimostrare che l’imputato, al momento della contrazione dell’obbligazione, avesse già il proposito di non adempiere; la giurisprudenza richiede elementi oggettivi e concreti, e la mera successiva insolvenza o la stipula di atti dispositivi non è di per sé sufficiente, se il giudice ritiene plausibile una diversa spiegazione (es. tentativo di reperire risorse).
- Valore della prassi commerciale: il ricorso alla prassi di pagamento mediante assegni postdatati, se consolidato nel tempo e non accompagnato da altri elementi di frode, può costituire un elemento a favore dell’assenza di dolo, poiché dimostra una modalità ordinaria di gestione dei pagamenti, non necessariamente finalizzata a ingannare il creditore; il difensore deve quindi evidenziare la continuità e la normalità di tali prassi.
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