Bancarotta impropria da falso in bilancio e prova dei reati estinti (Cass. pen. Sez. V n. 31407 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati societari non preclude l’utilizzazione degli elementi di prova ritualmente acquisiti in relazione a quei fatti, quando siano pertinenti all’accertamento di un diverso reato, sempre che non contrastino con un giudicato assolutorio e non costituiscano il fondamento esclusivo dell’affermazione di responsabilità. Nella bancarotta impropria da reato societario il falso in bilancio non rileva come mero antecedente autonomo, ma quale elemento costitutivo della fattispecie, dovendosi accertare che le false comunicazioni abbiano cagionato, concorso a cagionare o aggravato il dissesto. La chiamata in correità può essere riscontrata anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, purché autonome, convergenti, specifiche e non frutto di reciproco condizionamento; l’assenza di riscontri captativi o informatici non integra un riscontro negativo legalmente idoneo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 gennaio 2026, confermava la condanna di due imputati per fatti di bancarotta riferiti a distinti fallimenti: al primo, commercialista incaricato della tenuta delle scritture e della redazione dei bilanci, erano ascritte la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta impropria da falso in bilancio relative a un gruppo societario fallito; al secondo, amministratore di fatto di altra società, la bancarotta fraudolenta distrattiva consistita nel trasferimento di ingenti somme a favore della capogruppo.
Entrambi proponevano ricorso per cassazione. Il primo lamentava la valutazione delle chiamate in correità, il travisamento di alcune comunicazioni, la ritenuta falsità delle singole poste di bilancio, il diniego dell’attenuante del risarcimento e delle pene sostitutive. Il secondo contestava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la qualifica di amministratore di fatto, l’attendibilità dei dichiaranti e le statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda che l’erronea applicazione di legge penale presuppone un fatto incontroverso, mentre la doglianza sulla ricostruzione fattuale è vizio di motivazione deducibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo per omissioni decisive, contraddizioni o illogicità manifeste. Il travisamento della prova è deducibile soltanto se l’errore percettivo sia decisivo e tale da disarticolare l’intero ragionamento giustificativo, non quando si risolva nella diversa interpretazione di un elemento inserito in un più ampio compendio probatorio.
Quanto al primo imputato, la Corte esclude il recepimento acritico delle dichiarazioni dei coimputati e valorizza la convergenza tra queste, la documentazione contabile, il ruolo professionale dell’imputato e il contenuto delle comunicazioni. I documenti relativi ai capi per i quali era intervenuta la prescrizione restano utilizzabili come riscontro: la declaratoria della causa estintiva non determina l’inutilizzabilità degli elementi ritualmente acquisiti, purché pertinenti al tema di prova e non in contrasto con un giudicato assolutorio. Le dichiarazioni accusatorie sono state accertate secondo i principi delle Sezioni Unite n. 20804 del 2012, con riscontri anche documentali, mentre l’assenza di conversazioni captate non costituisce riscontro negativo idoneo.
Sui profili contabili, la Corte conferma che la natura infragruppo delle poste non ne esclude la falsità rilevante, poiché i bilanci individuali conservano autonoma funzione informativa e le operazioni fittizie possono occultare perdite ed erosione del capitale. Il richiamo a perizie e allo IAS 17 non scardina la motivazione, avendo i giudici di merito ritenuto che l’applicazione selettiva del principio contabile fosse strumentale a rappresentare un valore patrimoniale non consentito. Il falso è stato valutato come condotta causalmente incidente sull’aggravamento del dissesto, per aver sostenuto artificialmente la continuità aziendale.
Infondate sono anche le censure su attenuante del risarcimento, bilanciamento delle circostanze e diniego delle pene sostitutive: la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità è incompatibile con la pena inflitta, superiore al limite previsto, e il diniego della detenzione domiciliare sostitutiva è sorretto da prognosi individualizzata sui parametri dell’art. 133 cod. pen.
Sul secondo ricorrente, la Corte esclude la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., poiché il nucleo del capo di imputazione è rimasto invariato e il richiamo alla provenienza originaria delle somme ha funzione di contesto. La qualifica di amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 2639 cod. civ., è stata desunta da un complesso di elementi convergenti, non dalla sola qualità di socio: il concorso nella distrazione non richiede il compimento personale dell’atto dispositivo, ma un contributo causale consapevole. La memoria difensiva sulla revoca della sospensione condizionale è dichiarata inammissibile, perché introduce un motivo nuovo su capo autonomo.
Nota della Redazione
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