Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio (Cass. pen. Sez. V n. 31408 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’energia elettrica costituisce un bene oggettivamente e funzionalmente destinato a un pubblico servizio, poiché la relativa erogazione soddisfa un interesse dei consociati che prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore. Ne deriva che la sua sottrazione integra l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., dalla quale consegue la procedibilità d’ufficio del reato di furto. È irrilevante che il prelievo avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali della rete collocati in una proprietà privata, poiché ciò che rileva non è l’esposizione a pubblica fede dell’energia in transito, ma la sua destinazione finale a un servizio pubblico, dalla quale viene distolta. La destinazione a utenza domestica non esclude l’aggravante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con la sentenza emessa il 24 novembre 2025, riformava la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica. A seguito della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in accoglimento dell’appello della Procura generale territoriale, la Corte territoriale riteneva la responsabilità dell’imputato, riconoscendo la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio — dalla quale derivava la procedibilità d’ufficio — e quella dell’esposizione a pubblica fede, escludendo invece l’aggravante della violenza sulle cose e ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per erronea individuazione della sentenza impugnata e intempestività; insussistenza della aggravante del pubblico servizio e conseguente difetto della condizione di procedibilità; mancata prova della qualità di proprietario degli immobili; eccessività della pena e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il termine di impugnazione decorreva dalla comunicazione dell’avviso di deposito ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che spettava alla Procura generale presso la Corte d’appello. Non risultando provata tale comunicazione, e risultando invece che la Procura territoriale aveva sollecitato la trasmissione del fascicolo in data 6 luglio 2024, l’appello depositato il 19 luglio 2024 doveva ritenersi tempestivo. L’erronea indicazione dei numeri di sentenza e di registro è stata qualificata come errore materiale non decisivo, poiché gli altri elementi identificativi rispondevano alla sentenza che si intendeva impugnare.

Il secondo motivo investe il nucleo della decisione. La Corte ha preliminarmente rilevato che la dedotta incertezza della contestazione avrebbe dovuto formare oggetto di specifica eccezione per genericità dell’imputazione, non proposta: la nullità per indeterminatezza dell’imputazione ha infatti natura relativa, non è rilevabile d’ufficio e va eccepita entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 2019). Sussistendo ab origine la contestazione dell’aggravante, non si poneva il tema della tardività della contestazione suppletiva, oggetto dell’intervento recente delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026, richiamato mediante la sola informazione provvisoria.

Nel merito, la Corte ha richiamato la nozione oggettiva di pubblico servizio, incentrata sull’elemento teleologico del soddisfacimento di interessi dei consociati e non sulla natura del gestore. Ha richiamato Sez. 5, n. 1094 del 2021, per la quale l’aggravante sussiste quando la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio, ed è irrilevante che la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali della rete collocati in proprietà privata. Nello stesso senso Sez. 4, n. 48529 del 2023 e Sez. 5, n. 2505 del 2024, ove si argomenta che la qualificazione di pubblicità prescinde dall’assunzione diretta dei pubblici poteri, in forza dell’art. 43 Cost. e dell’art. 41 Cost., nonché della legge n. 146 del 1990 e del d.P.C. 19 maggio 1995, che includono espressamente tra i servizi pubblici quelli di erogazione dell’energia elettrica.

La Corte ha quindi ribadito che la sottrazione alla rete è sottrazione ad altri destinatari della comunità e integra l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. Ha respinto il richiamo difensivo a Sez. 4, n. 48043 del 2023, non massimata, osservando che essa riguarda il bene-contatore e il suo danneggiamento, e non il bene-energia. Il terzo motivo è stato dichiarato rivalutativo e non consentito; quanto al quarto, la pena di un anno di reclusione, inferiore alla media edittale, è stata ritenuta congruamente motivata, senza contraddizione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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