Bancarotta: la sentenza irrevocabile di un altro processo — anche di assoluzione — è utilizzabile come prova ex art. 238-bis c.p.p. (Cass. pen. 7525/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7525 del 4 novembre 2025 (R.G.N. 25252/2025), depositata il 25 febbraio 2026 — Presidente Miccoli, Relatore Guardiano.

Il principio di diritto

La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna o assoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati — anche di quelli evidenziati nel corpo della motivazione — da valutare, secondo il criterio dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente agli altri elementi acquisiti. Quando è usata come riscontro di prove già acquisite, e non come prova diretta del fatto, non necessità di una conferma esterna; ed è irrilevante che l’imputato non abbia partecipato a quel giudizio.

Il fatto

La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna, già pronunciata dal Tribunale di Rovigo, del legale rappresentante di una s.r.l. dichiarata fallita nel 2014, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione. In sede di rinnovazione istruttoria la Corte aveva acquisito, ex art. 238-bis cod. proc. pen., due sentenze irrevocabili di altri procedimenti — tra cui una di assoluzione — per chiarire il contesto in cui la società era stata utilizzata come strumento di distrazione di fondi regionali.

L’imputato ricorreva con tre motivi: l’illegittima acquisizione e utilizzazione delle sentenze (da una assoluzione non potrebbero trarsi elementi a suo carico, e una di esse riguardava un giudizio cui era estraneo); il vizio di motivazione per rinvio per relationem al primo grado; e la dosimetria della pena con il diniego delle attenuanti generiche.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. La rinnovazione istruttoria in appello (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) è discrezionale, può essere motivata implicitamente nell’ordinanza e sviluppata in sentenza, e l’acquisizione priva del requisito dell’assoluta necessità non rende comunque inutilizzabile la prova. Quanto all’art. 238-bis, la sentenza irrevocabile — anche di assoluzione — è utilizzabile per i fatti accertati nella motivazione, valutata ex art. 192, comma 3, con gli altri elementi; usata come riscontro di prove già acquisite non richiede conferma esterna, e la mancata partecipazione dell’imputato all’altro giudizio non rileva.

Il secondo motivo è inammissibile: sollecita una rilettura dei fatti preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di una “doppia conforme”, e gli elementi asseritamente trascurati erano già acquisiti al primo grado. Inammissibile anche il terzo motivo: la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili quando adeguatamente motivati, e il diniego può fondarsi anche solo sulla gravità dei fatti; la pena, per giunta, era stata fissata sotto il medio edittale. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Nel processo penale la sentenza definitiva di un altro giudizio — inclusa una assoluzione — non serve solo a documentare l’esito di quel processo: attraverso l’art. 238-bis cod. proc. pen. i fatti accertati nella sua motivazione entrano come materiale di prova, da pesare con gli altri elementi secondo l’art. 192, comma 3. Se ha funzione di riscontro non richiede conferma esterna, e non conta che l’imputato non fosse parte di quel processo.

Sul versante dell’impugnazione: la rinnovazione istruttoria in appello è discrezionale e può essere motivata implicitamente; in cassazione, con una doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo entro limiti stretti, e non basta proporre una lettura alternativa dei fatti. Il diniego delle attenuanti generiche, infine, può’ reggersi sulla sola gravità della condotta.

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