Inammissibili i ricorsi su bancarotta: motivi nuovi e aggravante non devoluta (Cass. pen. Sez. V n. 34572 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che ripropongono censure non devolute con l’atto di appello sono inammissibili per novità, non potendo il giudice di legittimità esaminare questioni mai sottoposte al giudice di merito. Quando la sentenza di appello si fonda su di una motivazione approfondita ed esaustiva, la censura che si limiti a riproporre le doglianze dell’atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni ivi svolte, è generica e, prima ancora che infondata, inammissibile ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Il riconoscimento di una circostanza aggravante non contestata con i motivi di appello determina una preclusione processuale rilevabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/12/2025, conferma la condanna, anche agli effetti civili, di tre imputati per reati fallimentari nell’ambito del fallimento di una società dichiarata tale nel marzo 2015. La sentenza riconosce la bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, oltre alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

Due imputati sono amministratori della fallita in periodi successivi; un terzo è ritenuto concorrente esterno, nella veste di amministratore della società cessionaria. Avverso la pronuncia i tre propongono separati ricorsi per cassazione, articolando motivi sull’elemento oggettivo e soggettivo dei reati e sull’aggravante.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’amministratrice è respinto. Il primo motivo, sulla configurabilità dei reati, è generico e versato in fatto. La sentenza impugnata ha esaminato in modo approfondito la cessione di macchinari, locali e personale alla neo-costituita società con denominazione quasi identica, dando atto che gli organi fallimentari avevano riscontrato presso la sede altre società operanti sotto diverse denominazioni, tra cui quella cessionaria.

La Corte rileva che la transazione successiva al fallimento, finalizzata alla restituzione dei beni sequestrati, non elide il reato; al contrario, dimostra la cointeressenza familiare e il valore dell’azienda asseritamente inesistente. Quanto al corrispettivo del natante, la sentenza di appello spiega come parte sia stata impiegata per soddisfare un creditore, ma come resti ignota la destinazione del residuo, di importo non trascurabile; il ricorso omette di confrontarsi con tale accertamento.

Sulla bancarotta documentale, la Corte di appello osserva che l’indicazione di un tenutario delle scritture nella visura camerale è un mero dato formale, rilevando invece che la contabilità non è mai stata trovata né prodotta durante l’intero processo. Il secondo motivo è inedito: la circostanza aggravante del danno di particolare gravità, ai sensi dell’art. 219, primo comma, legge fall., non è stata oggetto di devoluzione in appello, con conseguente preclusione, secondo l’insegnamento delle Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino.

Il ricorso del concorrente esterno è inammissibile: il motivo sul reato riprende i vizi del primo ricorso, mentre la censura sulla responsabilità dell’extraneus è nuova, non formulata con i motivi di appello. Analoga sorte per il terzo ricorrente: il profilo sull’elemento soggettivo è nuovo e si fonda su un dato, l’assoluzione dal delitto patrimoniale, già acquisito nel giudizio di primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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