Guida in stato di ebbrezza ammenda sostitutiva condanna inappellabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 19837 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, in ragione del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150. Il gravame avverso una tale decisione deve essere qualificato come ricorso per cassazione, che è inammissibile se proposto per motivi di merito, quali la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una rilettura alternativa dei fatti. Il giudizio sulla tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. b), e 186-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 285/1992, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600,00 di ammenda, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, con la pena finale di 2.850 euro di ammenda.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva appello, deducendo: la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, in quanto un teste avrebbe riferito che non aveva consumato alcolici ma una bibita energetica; la fondatezza del giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni dei verbalizzanti; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, con ordinanza del 29 gennaio 2026, dichiarava inammissibile l’impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’ulteriore corso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, qualificato il gravame come ricorso per cassazione, ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna che infligge la pena dell’ammenda, anche in sostituzione dell’arresto, è inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 (richiamando Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace).
I primi due motivi di ricorso, concernenti la valutazione delle prove e la richiesta di una rilettura alternativa dei fatti, sono stati ritenuti non consentiti nel giudizio di legittimità. Il giudice di merito aveva motivato in modo esente da censure, rilevando la condotta di guida “a zig-zag” e il corteo sintomatologico descritto dagli agenti, con valori alcolemici pari a 1,21 e 1,01. L’allegazione difensiva basata su un articolo di giornale è stata considerata del tutto generica.
Quanto al terzo motivo, concernente la tenuità del fatto, la Corte ha ricordato che tale giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (richiamando Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone). Trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito, la decisione impugnata, che ha ritenuto ostativa l’estrema gravità del fatto, non è sindacabile in cassazione. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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