Tentativo di rapina punibile anche con atti preparatori (Cass. pen. Sez. II n. 34564 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitto tentato, per la configurabilità del tentativo non rilevano soltanto gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia significativa probabilità di conseguire l’obiettivo e che il delitto sarà commesso salvo eventi imprevedibili indipendenti dalla volontà dell’agente. L’univocità degli atti costituisce parametro probatorio desumibile anche aliunde, e non un criterio di essenza coincidente con l’inizio degli atti tipici. La circostanza aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen. è applicabile anche al delitto tentato, ove le modalità del fatto siano idonee a fornire concrete e univoche indicazioni sulle condotte che sarebbero state poste in essere ove l’azione fosse stata portata a compimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, aveva parzialmente riformato l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale, escludendo la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e confermando nel resto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque indagati, in relazione a una tentata rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori, oltre a reati in materia di armi, ricettazione e furto di autoveicoli.
Gli indagati erano stati arrestati all’interno di un casolare, dove erano custodite armi e materiale esplosivo, in un momento immediatamente precedente l’assalto programmato. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori, deducendo la non configurabilità del tentativo per essere le condotte rimaste allo stadio di atti preparatori, l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628-bis cod. pen. e l’indebita applicazione della misura di massimo rigore, in assenza di una valutazione individualizzata delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, richiamato per delimitare l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare: alla Cassazione spetta verificare la congruità del percorso argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non già una diversa valutazione delle risultanze indiziarie.
Sul nodo centrale, la Seconda Sezione ribadisce l’orientamento prevalente secondo cui rilevano anche gli atti preparatori che facciano fondatamente ritenere l’inizio dell’attuazione del piano criminoso, con significativa probabilità di conseguimento dell’obiettivo. Nel caso concreto, l’individuazione dell’obiettivo, la progettazione minuziosa, la predisposizione di mezzi inequivocamente destinati all’assalto e la convergenza degli indagati nel covo dimostrano il superamento della soglia del tentativo punibile; l’evento imprevedibile è costituito dal tempestivo intervento delle Forze dell’ordine.
Quanto all’univocità degli atti, il Collegio aderisce espressamente alla tesi c.d. soggettiva, respingendo quella oggettiva che la identifica con l’inizio degli atti tipici. La Corte valorizza la lettera dell’art. 56 cod. pen., che distingue tra tentativo non compiuto e compiuto, e il disposto dell’art. 49, comma 2, cod. pen., che riferisce l’idoneità all’azione e non ai singoli atti esecutivi. Il criterio generale di riconoscimento resta l’imprevedibilità della non consumazione, con esclusione dei soli eventi imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dell’agente, al quale resta solo la desistenza volontaria o il recesso attivo.
Sull’aggravante, la Corte rileva che l’art. 628-bis cod. pen. non indica come unico elemento costitutivo lo scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie, ma prevede, tramite la disgiuntiva “ovvero”, situazioni alternative, tra cui l’uso di dispositivi esplosivi o micidiali e di armi. L’imputazione preliminare richiama proprio tale modalità, non la diversa condotta di cui all’art. 416, quarto comma, cod. pen. richiamata dalla sentenza Sez. II n. 31535 del 12.09.2025, non pertinente. Trattandosi di circostanza aggravante, essa è applicabile anche al tentativo.
Sul trattamento cautelare, i motivi sono dichiarati manifestamente infondati. Il Tribunale ha applicato correttamente il principio secondo cui l’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, e quello per cui l’incensuratezza ha valore di mera presunzione relativa di minima pericolosità. Non è necessaria un’analitica dimostrazione dell’inidoneità delle misure meno afflittive, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi specifici che rendono la custodia in carcere la misura più adeguata. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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