La preordinazione non integra la premeditazione, serve persistenza del proposito (Cass. pen. Sez. I n. 9111 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione nella fase immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare la circostanza aggravante della premeditazione, che postula il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida. Il relativo accertamento, concernendo un fenomeno interiore di particolare intensità dell’elemento psicologico, può fondarsi su indicatori logici, purché la convergenza e lo spessore degli indizi consentano di ritenere prive di fondamento le ipotesi alternative. Il principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio si applica anche alle circostanze aggravanti, il cui fondamento fattuale deve essere provato secondo il medesimo standard.

Il Fatto

Con sentenza del 19 gennaio 2024, la Corte di Assise di Palermo aveva affermato la penale responsabilità di un uomo per il delitto di omicidio premeditato, nonché per la detenzione e il porto abusivo dell’arma utilizzata. L’imputato, che aveva confessato la propria condotta materiale, aveva esploso cinque colpi d’arma da fuoco, mortalmente ferendo la vittima, esponente di una famiglia mafiosa. Il movente veniva individuato nel forte rimprovero che la vittima aveva rivolto al figlio dell’imputato in occasione del furto di un motociclo, episodio verificatosi sette giorni prima del fatto.

La Corte di Assise d’Appello di Palermo, con sentenza del 5 febbraio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell’aggravante della premeditazione e respingendo le richieste difensive relative alla provocazione e alle attenuanti generiche. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e di applicazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che la verifica probatoria, secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, comprende anche il fondamento in fatto delle circostanze aggravanti, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità in materia. Ha poi rilevato che la decisione impugnata non presentava vizi logici nella ricostruzione sia dell’insorgenza che della persistenza del proposito criminoso, fondata su convergenti indicatori. La prova per indizi è compatibile con il principio del ragionevole dubbio quando la convergenza degli elementi rende le ipotesi alternative mere astrazioni.

Quanto alla correlazione tra l’episodio del rimprovero e il delitto, la Corte ne ha riconosciuto la piena logicità, valorizzando i commenti dei familiari della vittima e la loro appartenenza al contesto mafioso, garanzia di affidabilità del ragionamento. La Corte ha inoltre evidenziato che la stessa tesi difensiva, incentrata sul pericolo per il figlio, confermava che la matrice del gesto era da individuare nel conflitto precedente, rendendo arbitraria l’ipotesi di una deliberazione omicidiaria maturata solo a ridosso del fatto.

Con riguardo alla differenza tra preordinazione e premeditazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la prima non è sufficiente a integrare l’aggravante, mentre la seconda richiede la persistenza del proposito per un lasso di tempo apprezzabile. Nel caso di specie, i frequenti contatti tra l’imputato e soggetti che gli avevano fornito supporto logistico, sin dai giorni successivi al litigio, sono stati ritenuti sintomo della pianificazione dell’agguato e della persistenza del proposito omicida.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: la condizione di comune illiceità della condotta del figlio rendeva non tutelabile la sua posizione e non configurabile la provocazione; la valutazione di estrema gravità del fatto e di negativa personalità dell’imputato è stata ritenuta coerente per il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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