Rinuncia al ricorso e carenza sopravvenuta di interesse non configura soccombenza (Cass. pen. Sez. IV n. 22727 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso formalizzata dal difensore munito di procura speciale rende inammissibile l’impugnazione, non essendovi più interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal conseguimento in via di fatto del risultato richiesto e non imputabile alla parte, non configura un’ipotesi di soccombenza, neppure virtuale. Ne consegue che non va pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria. Il principio opera sul piano processuale e presuppone la ritualità dell’atto di rinuncia, sottoscritto dal procuratore speciale.
Il Fatto
La ricorrente era sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione ai quali era stata condannata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sette e mesi due di reclusione.
Il difensore aveva proposto istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche mediante strumenti di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. L’istanza era stata rigettata. Proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, nelle more della decisione la ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari; è così intervenuta rinuncia al ricorso a firma del difensore, con procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la rinuncia è stata validamente formalizzata con atto sottoscritto dal difensore, nella qualità di procuratore speciale. Richiama sul punto Sez. U n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244, che conferma la legittimità dell’atto.
Il presupposto sostanziale della rinuncia è il venir meno dell’interesse alla decisione. L’ottenimento della chiesta attenuazione della misura di massimo rigore, con la concessione degli arresti domiciliari, ha realizzato il risultato che la ricorrente sperava di conseguire da questa Corte. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
La Corte affronta poi la questione delle spese. Poiché la declaratoria di inammissibilità interviene per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse, osserva la Corte, non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
Sul punto la Corte richiama una giurisprudenza ampiamente maggioritaria, citando, tra le altre, Sez. 4 n. 17099 del 29/04/2026, Zampieri; Sez. 6 n. 12009 del 27/01/2026, De Leonardis, Rv. 289538-01; Sez. 6 n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223-01; Sez. 5 n. 30253 del 15/07/2025, Rv. 288594-01; Sez. 1 n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; nonché Sez. U n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in coerenza con il principio che esclude la soccombenza in caso di cessazione dell’interesse per causa non imputabile alla parte.
Nota della Redazione
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