Bancarotta: speciale tenuità del danno rapportata alle distrazioni, non al passivo (Cass. pen. Sez. V n. 27085 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, il danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare. Il giudizio sulla speciale tenuità va rapportato, con valutazione non percentuale ma globale, alla diminuzione causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, nonché al pregiudizio causato ai creditori nella possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi. Nei casi di bancarotta distrattiva la valutazione va compiuta in relazione all’importo della distrazione e non all’entità del passivo. In tema di bancarotta documentale, la mancanza delle scritture, così come l’irregolare o incompleta tenuta di esse, non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. Il ricorrente è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre spese processuali, con pene accessorie fallimentari per due anni.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. Ha dedotto la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. La Corte territoriale avrebbe confuso la ridotta operatività della società e l’entità del passivo con il danno effettivamente cagionato ai creditori, stimando in modo assertivo il valore delle rimanenze di magazzino ed escludendo la speciale tenuità del danno senza concreta quantificazione della diminuzione patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il Collegio ha muovuto dalla ricostruzione del perimetro applicativo dell’attenuante, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il danno di speciale tenuità è quello cagionato dal fatto di reato nel suo complesso, non quello derivante dal passivo fallimentare.

Sul punto la Corte ha richiamato Sez. V n. 45136 del 27.06.2019, secondo cui il giudizio va posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto, e al pregiudizio arrecato ai creditori nella possibilità di esercitare le azioni a tutela dei propri interessi. Ha poi evocato Sez. V n. 52057 del 26.11.2019, che, nei casi di bancarotta distrattiva, àncora la valutazione all’importo della distrazione e non all’entità del passivo, dovendosi riguardare la diminuzione determinata dalla condotta illecita e non quella prodotta dal fallimento.

Quanto alla bancarotta documentale, il Collegio ha richiamato Sez. V n. 7888 del 03.12.2018, che correla la speciale tenuità al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza delle condotte sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, nonché Sez. V n. 19304 del 18.01.2013. Ha inoltre richiamato Sez. V n. 20695 del 29.01.2016, per cui occorre che l’ammontare dei beni distratti risulti particolarmente tenue o manchi del tutto.

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha indicato i fatti per cui il ricorrente è stato condannato, evidenziando la mancata appostazione in contabilità delle rimanenze, la loro azzeramento contabile senza indicazione di ragioni, la destinazione di beni strumentali e la distrazione di cespiti e denaro contante impiegato solo in minima parte per soddisfare i creditori. Al di là della quantificazione del valore delle rimanenze, fissata nel 50% della somma indicata in contabilità, resta il fatto che l’ammontare complessivo dei beni distratti non risulta particolarmente tenue né manca del tutto.

In tema di bancarotta documentale, l’impossibilità di conoscere la destinazione dei beni non ha consentito di esercitare le azioni a tutela degli interessi creditori. La Corte ha ribadito che la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile un danno particolarmente ridotto, ipotesi neppure dedotta dalla difesa. Il diniego dell’attenuante poggia dunque su motivazione conforme al diritto, non utilmente censurata dalle assertive contestazioni sul quantum, peraltro limitate al valore delle rimanenze. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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