Patteggiamento, sospensione condizionale non concedibile d’ufficio fuori dall’accordo (Cass. pen. Sez. I n. 24174 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione sia stata devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. La mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente: nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini dell’accordo intercorso tra le parti e il beneficio non può essere accordato d’ufficio. Ne consegue che è illegittima la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che riconosca la sospensione condizionale in contrasto con la volontà espressa dell’imputato, essendo tale statuizione lesiva della prevedibilità della decisione, elemento essenziale del rito.
Il Fatto
Con decreto penale di condanna l’imputato era stato condannato al pagamento di una ammenda per una fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 4 legge 28 aprile 1975 n. 110, con pena sospesa ex art. 163 cod. pen. Avanzata tempestiva opposizione, l’imputato aveva chiesto la definizione del procedimento nelle forme del patteggiamento, invocando l’applicazione della pena di euro 700,00 di ammenda e precisando che la richiesta era formulata «senza sospensione condizionale della pena».
Il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 23 ottobre 2025 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico ministero, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva applicato la pena richiesta ma aveva comunque concesso la sospensione condizionale, rappresentando in motivazione l’esistenza di una richiesta sul punto avanzata dalla difesa. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., travisamento della volontà delle parti e mancanza di correlazione tra richiesta e pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Essendo stato dedotto un error in procedendo, il Collegio ha esaminato direttamente gli atti del fascicolo, richiamando Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro e Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018. Dall’esame è emerso che il ricorrente, nell’atto di opposizione al decreto penale, aveva effettivamente richiesto, in termini espliciti, che la pena non venisse sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
Su questa base il Collegio ha enunciato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione sia stata devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice.
La Corte ha richiamato il precedente Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, secondo cui la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente: nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia non può travalicare i termini dell’accordo e il beneficio non può essere accordato d’ufficio.
Il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari non ha fatto buon governo di tale canone, avendo riconosciuto il beneficio pur in presenza di una espressa manifestazione di disinteresse dell’imputato. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., che è stato eliminato, con comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari competente per l’esecuzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.