Benefici amianto: CTU percipiente e prova dell’esposizione ultradecennale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 163 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, il giudice deve accertare che il lavoratore abbia subito un’esposizione qualificata all’amianto per oltre dieci anni, con superamento delle soglie di concentrazione previste dall’art. 31 d.lgs. n. 277/1991. Quando i fatti di servizio non siano pacifici e le consulenze di parte risultino contraddittorie, il ricorso alla CTU percipiente costituisce esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e l’omessa acquisizione integra vizio di motivazione. È irrilevante che l’esposizione sia cessata alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992. Legittimato passivo è l’ente previdenziale detentore della posizione contributiva.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti dell’Arsenale Militare di Taranto assunti nel 1984, chiedono l’accertamento dell’esposizione ultradecennale all’amianto e la conseguente rivalutazione dei contributi in misura dell’1,5%, con obbligo dell’INPS di aggiornare la posizione contributiva.

Il giudice di primo grado respinge la domanda, ritenendo cessata l’esposizione nel 1992 e quindi non maturato il requisito decennale. La Sezione centrale d’appello annulla la decisione, rilevando che l’accertamento era stato condotto solo sul materiale probatorio dell’ente e senza CTU, e rinvia a questa Sezione vincolandola di fatto all’acquisizione della consulenza. L’INPS ripropone in riassunzione eccezioni di decadenza, carenza di legittimazione passiva, prescrizione e infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari riproposte dall’Istituto, compresa quella di prescrizione. Esse non sono state veicolate attraverso uno specifico appello incidentale e risultano perciò coperte dal giudicato interno, anche implicito, a mente degli artt. 170, 184, comma 3, 186 e 195 c.g.c. L’INPS, pur vittorioso nel merito in primo grado, non ha devoluto al giudice superiore tali questioni.

Nel merito, la Corte richiama la legge n. 257/1992 e la lettura datane dalla Corte costituzionale n. 5 del 12.01.2000. Il criterio dell’esposizione decennale è un dato determinato, collegato al sistema di assicurazione obbligatoria gestito dall’INAIL, ma ciò che rileva è che il dipendente sia rimasto esposto a un serio pericolo di malattia. Il parametro concreto si rinviene nel rinvio all’art. 31 d.lgs. n. 277/1991, che fissa il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro.

La Corte ribadisce la legittimazione passiva esclusiva dell’INPS, ente detentore della posizione contributiva e pensionistica, richiamando Cass. n. 6659 del 29.04.2003. Sull’istruttoria, la prima consulenza affidata all’INAIL aveva concluso negativamente; la seconda, rimessa all’UML del Ministero della salute, ha invece accertato che tutti i ricorrenti, in base alla qualifica e alle mansioni svolte, sono stati esposti al rischio amianto per un periodo ultradecennale (1984-1995) a livelli superiori a 100 fibre/litro.

La Corte condivide le conclusioni del consulente, non confutate dall’Istituto né in corso di procedimento né in fase conclusionale. Reputa accertata, anche ex art. 2729 c.c., la sussistenza di un’esposizione significativa ultradecennale, con superamento della barriera temporale del 1992 e riferimento all’Arsenale di Taranto e alle unità navali almeno fino alla fine del 1995.

Dichiara pertanto il diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva dell’1,5 per i periodi indicati in dispositivo, nei limiti utili al conseguimento della massima anzianità di servizio, con applicazione del coefficiente pieno per essere le domande presentate prima della modifica recata dall’art. 47 d.l. n. 269/2003. Riconosce il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria e condanna l’INPS alle spese di lite di entrambi i gradi e a quelle della prima CTU.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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