Mancato deposito documenti non rende irregolare il conto se istruttoria soddisfatta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 137 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza per la trattazione collegiale, prevista dall’art. 147 d.lgs. n. 174/2016, ha una chiara valenza sollecitatoria e non può condurre alla declaratoria di irregolarità del conto per il solo fatto che la documentazione richiesta non sia stata depositata nel termine assegnato. L’esercizio delle potestà collegiali deve essere finalizzato all’ottenimento, con le forme e le modalità tipiche del potere istruttorio del giudice, della documentazione necessaria per la piena scrutinabilità del conto. L’avvenuta presentazione della documentazione prima della discussione dell’odierno giudizio consente al Collegio di disporre una pronuncia di non luogo a procedere, atteso che l’esigenza istruttoria risulta soddisfatta e il magistrato deferente può avviare l’esame del conto.
Il Fatto
Il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale afferente alla gestione dei Servizi demografici di un Comune pugliese, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, formulava proposta di deferimento al Collegio ai sensi dell’art. 147 d.lgs. n. 174/2016, non essendo stato effettuato il deposito della documentazione richiesta in sede istruttoria. L’agente contabile, assegnata all’Ufficio anagrafe dell’Ente, depositava una memoria con la quale eccepiva l’assenza di una nomina formale ad agente contabile e la preesistenza della giacenza di cassa rispetto alla sua assunzione in servizio, chiedendo la declaratoria di non luogo a provvedere. Anche l’amministrazione comunale depositava una memoria, rappresentando che l’istanza istruttoria non era stata riscontrata per un mero disguido, e produceva la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la fissazione dell’udienza per la trattazione collegiale, ai sensi dell’art. 147 c.g.c., ha una chiara valenza sollecitatoria. L’istituto non è configurato come una sanzione processuale, ma come uno strumento volto a stimolare il deposito della documentazione necessaria per la disamina del conto. L’utilizzo delle potestà collegiali, pertanto, deve essere orientato all’ottenimento degli atti utili per una piena scrutinabilità della gestione dell’agente contabile.
La Corte ha evidenziato che una diversa interpretazione produrrebbe un effetto distorsivo: in caso di ammanchi o gestioni foriere di addebito, basterebbe omettere il deposito della documentazione per sollecitare una pronuncia in rito che non consentirebbe una piena valutazione del modus operandi dell’agente contabile. Tale esito sarebbe palesemente contrario alla funzione del giudizio di conto.
Nel caso di specie, l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta prima della discussione del giudizio ha indotto il Collegio a pronunciare il non luogo a procedere. Dalla disamina degli atti depositati, infatti, è risultata pressoché soddisfatta l’esigenza istruttoria inizialmente non riscontrata, consentendo al magistrato deferente l’avvio dell’esame del conto e rendendo non utile alcuna diversa statuizione. Il Collegio ha infine disposto la restituzione degli atti al magistrato istruttore, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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