Inammissibile giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 20 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali, il quale sia titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Ne deriva che, in assenza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è inammissibile, restando assorbite le ulteriori irregolarità segnalate dal magistrato istruttore.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto relativo all’esercizio finanziario 2020 reso dal consegnatario di beni mobili di un ente locale, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità.

Il magistrato istruttore, nella relazione, aveva rilevato che il conto era stato trasmesso all’ente oltre il termine previsto e che mancava l’allegazione dell’organo di controllo interno. Soprattutto, aveva chiesto all’ente se il funzionario fosse stato individuato come consegnatario con debito di custodia o, invece, con debito di vigilanza. L’ente aveva risposto che i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. Il P.M. aveva concluso per la inammissibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione della gestione affidata al consegnatario, da cui dipende la stessa procedibilità del giudizio di conto. La regola di riferimento è quella dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile, che distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dagli approvvigionamenti, con movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Il debito di vigilanza, invece, si esaurisce nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare il funzionamento degli stessi, sono pertanto esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Solo qualora la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità, si configura una vera e propria gestione contabile connotata da debito di custodia, soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia affatto una gestione di magazzino. L’ente ha confermato che non vi sono consegnatari con debito di custodia, poiché i beni sono acquistati in autonomia e subito assegnati per debito di vigilanza.

Il Collegio conclude che sul consegnatario gravava un obbligo di sola vigilanza e che difettano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è quindi inammissibile, con assorbimento delle altre circostanze segnalate. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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