Benefici combattentistici e qualifica superiore al pensionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7824 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, ai fini della liquidazione della pensione il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta all’atto del collocamento a riposo è consentito a condizione che si tratti della qualifica conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera e dai contratti collettivi, indipendentemente dal sistema di conferimento. Per carriera di appartenenza deve intendersi quella che si articola nei gradi conseguibili nell’ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni. Il superamento del precedente sistema delle carriere e l’accesso alle qualifiche mediante procedure selettive non ostano all’applicazione della norma, restando irrilevante il meccanismo di conferimento dell’incarico.
Il Fatto
Un dipendente dell’INPS, inquadrato da ultimo nel livello apicale dell’area C fino alla cessazione del rapporto, agiva in giudizio nei confronti dell’Istituto per ottenere l’accertamento del diritto al conferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al momento del pensionamento, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e delle differenze sui ratei arretrati.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, investita del gravame proposto da entrambe le parti, confermava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile l’appello del lavoratore, escludendo l’eccepita decadenza e riconoscendo il beneficio. L’INPS ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva ritenuto non intervenuta la decadenza di cui al comma 6 dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, applicando invece la decadenza triennale prevista dal comma secondo dell’originario art. 47 citato, decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa, e aveva riconosciuto il beneficio combattentistico.
Con il primo motivo l’Istituto aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, sostenendo l’inapplicabilità della norma per effetto del superamento del precedente sistema delle carriere e del nuovo ordinamento del personale, nel quale l’accesso alle diverse qualifiche avviene solo a seguito di procedure selettive. Con il secondo motivo, di contenuto connesso, aveva invocato l’art. 3, l. n. 824/1971 e la disciplina contrattuale del comparto, chiedendo un’interpretazione restrittiva della nozione di carriera di appartenenza.
La Corte, trattati congiuntamente i motivi, li ha dichiarati non fondati. Ha richiamato la propria pronuncia Cass., n. 14653 del 2023 e, per essa, il principio secondo cui il riconoscimento della qualifica superiore è consentito a condizione che si tratti della qualifica conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale e dai contratti collettivi, indipendentemente dal sistema di conferimento.
Il Collegio ha inoltre ribadito l’insegnamento di Sez. L, n. 1866/2010, non ravvisando ragioni per discostarsene né questioni nuove. Nell’ambito della carriera dirigenziale la qualifica di dirigente di prima fascia rappresenta la normale evoluzione di quella di dirigente di seconda fascia: essendo irrilevante il sistema di conferimento, la censura è infondata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Istituto soccombente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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