La platea dei licenziandi va commisurata al complesso aziendale salvo indicazione delle ragioni limitative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11380 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento collettivo, l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge n. 223/1991. Il datore di lavoro può limitare la platea dei licenziandi agli addetti a una determinata unità produttiva o a un settore aziendale, ma è tenuto a indicare nella comunicazione di avvio della procedura, ex art. 4, comma 3, legge n. 223/1991, sia le ragioni che giustificano la restrizione sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad altre unità produttive. Detta delimitazione non può costituire l’effetto di un’unilaterale determinazione datoriale, dovendo essere giustificata dalle esigenze tecnico-produttive espresse in sede di esame congiunto. L’illegittimità della scelta consegue, in particolare, quando i lavoratori collocati in mobilità possiedano professionalità fungibili o equivalenti rispetto a quelli impiegati in altri reparti o sedi dell’azienda.
Il Fatto
La società, all’esito della procedura di licenziamento collettivo avviata per la cessazione della commessa Telecom, intimava il licenziamento alla lavoratrice, impiegata dell’area operativa “Customer service” presso la sede di Pomezia. Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi.
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, ritenendo che i criteri di scelta fossero stati violati, poiché la selezione era stata limitata alla sola unità produttiva interessata dalla soppressione, senza comparazione con il personale impiegato in altre sedi e senza che la comunicazione di avvio specificasse le relative ragioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso, ha escluso la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991, richiamando il principio per cui l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione all’intero complesso aziendale.
La possibilità di circoscrivere la platea ai soli addetti dell’unità soppressa è condizionata all’onere del datore di lavoro di provare le esigenze tecnico-produttive che giustificano il più ristretto ambito di selezione e di indicare nella comunicazione di avvio le ragioni che limitano la scelta, nonché i motivi per i quali non sia possibile ricollocare i dipendenti in altre sedi. La Corte ha ribadito che la platea non può coincidere automaticamente con i lavoratori dell’unità soppressa quando questi svolgano mansioni fungibili con quelle di dipendenti di altri settori.
Nel caso di specie, la professionalità equivalente dei lavoratori non coinvolti dalla procedura era pacifica, come emergente dalla stessa sentenza impugnata. Ne consegue che le censure della società, incentrate sull’interpretazione del contenuto dell’informativa, integravano apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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