Errore revocatorio escluso quando la doglianza attiene alla valutazione dei fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 444 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore deve inoltre essere decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. È invece inammissibile la revocazione che miri a una nuova valutazione di circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito e ritenute incensurabili in sede di legittimità, poiché in tal caso la doglianza attiene all’aspetto valutativo, non percettivo, e non integra l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, erede di un soggetto già titolare di pensione di reversibilità, aveva proposto domanda per il ripristino del trattamento, revocato dall’ente previdenziale. I giudici di merito avevano respinto la domanda, escludendo la sussistenza dei requisiti della vivenza a carico e dello stato di inabilità al momento del decesso del genitore pensionato. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23225/2024, aveva confermato la decisione, ritenendo le valutazioni della Corte d’appello incensurabili in sede di legittimità.
Avverso tale ordinanza, la ricorrente proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo l’omessa valutazione di un fatto decisivo: la domanda non sarebbe stata volta ad accertare i requisiti per ottenere la pensione, ma a ottenere il ripristino di un trattamento già riconosciuto e goduto per tredici anni, e l’ente previdenziale avrebbe conosciuto l’attività lavorativa svolta dal dante causa, il cui reddito era irrisorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione premette che il rimedio della revocazione straordinaria trova fondamento negli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., e ricorre quando la pronuncia è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Tale errore deve consistere in una svista percettiva, non in un vizio di assunzione del fatto o in un errore nella scelta del criterio valutativo, e il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Nel caso di specie, la Corte rileva che la doglianza della ricorrente, per come raffigurata, attiene alla valutazione della sussistenza o permanenza dei requisiti della vivenza a carico e del proficuo lavoro, che avevano costituito punti controversi oggetto della decisione. La ricorrente non deduce un errore percettivo, ma sollecita un giudizio di sussunzione, ossia una nuova valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e che la Corte di legittimità aveva escluso di poter rivedere.
La Corte richiama il principio, già affermato da Cass. Sez. 2, n. 27897/2024, secondo cui l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito punto controverso, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo a una discussione in corso di causa. In tal caso, la pronuncia del giudice non configura una mera svista percettiva, ma assume natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio.
La Corte esclude anche l’immediatezza e la decisività dell’errore, poiché la ricorrente non introduce alcun errore percettivo ma chiede una nuova valutazione dei fatti. La circostanza dell’irrisorietà del reddito e della sussistenza di un proficuo lavoro, già esaminate in sede di riconoscimento del diritto, esula dall’erronea percezione degli atti di causa e non integra un errore di fatto della pronuncia impugnata. La censura è quindi dichiarata inammissibile, con conferma della statuizione sul contributo unificato.
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Nota della Redazione
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