Termini disciplinari e assegnazione ad altro ufficio nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1821 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, il termine di decadenza di cui all’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione, da parte dell’ufficio competente, di una notizia qualificata idonea a supportare l’apertura del procedimento, sicché non rilevano né la pubblicazione di notizie sulla stampa né la conclusione di indagini preliminari svolte presso uffici privi di competenza disciplinare. La fase pre-istruttoria, finalizzata a circostanziare i fatti e a verificarne la fondatezza, si colloca al di fuori del procedimento e non ne fa decorrere i termini, rispondendo tale assetto alla tutela del lavoratore e al buon andamento dell’amministrazione. Quanto ai profili organizzativi, l’assegnazione del dipendente a un ufficio diverso, all’interno del medesimo territorio comunale e senza demansionamento, non integra la fattispecie del trasferimento tutelata dall’art. 2103 cod. civ., con la conseguenza che il datore di lavoro pubblico non è tenuto a comprovare il ricorrere di ragioni organizzative (cfr. Cass. n. 20170/2007).

Il Fatto

La vicenda riguarda un dipendente di un Comune, in servizio presso il corpo di polizia locale, cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, per avere attestato falsamente che un ricorso avverso una sanzione amministrativa era stato depositato dall’interessato, quando era stato invece presentato da un altro appartenente al medesimo corpo, presidente di una onlus della quale faceva parte il lavoratore stesso. Successivamente era stato disposto il suo spostamento ad altro servizio, con mansioni di addetto alla sorveglianza.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, incentrati sui termini del procedimento disciplinare, sulla qualificazione della condotta, sulla proporzionalità della sanzione, sulla natura del trasferimento e sull’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dei termini del procedimento disciplinare, ricordando che l’attribuzione della competenza al dirigente della struttura di appartenenza ovvero all’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime previste per i fatti contestati, e non in relazione alla sanzione concretamente irrogata. Il ricorrente continuava a fare leva unicamente sull’entità della sanzione inflitta, senza censurare il passaggio argomentativo della sentenza impugnata.

Quanto al dies a quo, la Corte osserva che i termini iniziale e finale hanno natura perentoria e rispondono ad esigenze di certezza poste a tutela di entrambe le parti. Essi non possono essere agganciati a una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione, occorrendo invece una notizia qualificata, idonea a supportare l’apertura del procedimento con la formulazione della contestazione.

Ne consegue che è legittima una fase pre-istruttoria che si colloca al di fuori del procedimento, finalizzata ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito. Il termine, pertanto, non può decorrere né dalla pubblicazione di un articolo sulla stampa locale né dalla conclusione degli atti ispettivi, ma dalla trasmissione degli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili. Il secondo e il terzo sollecitano una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e non sono riconducibili al vizio dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne unicamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione. Il quarto motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata, che ha accertato un mero spostamento da un’articolazione all’altra del Comando all’interno del territorio comunale: difetta così la fattispecie del trasferimento e, con essa, l’onere di comprovare le ragioni organizzative (Cass. n. 22998/2024 e Cass. n. 34014/2021).

Infine, il quinto motivo è inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non ricorre quando la decisione, pur contrastando con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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