Rigettate le eccezioni preliminari, disposta consulenza medico legale sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 271 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato, l’omessa evocazione in giudizio dell’INPS non integra alcun litisconsorzio necessario, attenendo l’eventuale chiamata alle sole scelte defensionali del ricorrente. Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’equo indennizzo non può essere eccepito quando il ricorrente abbia attivato il giudizio esclusivamente per ottenere la pensione privilegiata a vita, difettando ogni riferimento all’equo indennizzo nelle conclusioni del ricorso. Accertata la propria giurisdizione, il giudice contabile dispone consulenza medico legale officiando l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, perché accerti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, la loro ascrivibilità a categoria utile a pensione, la data di insorgenza e la decorrenza.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, ha adito la Corte dei conti descrivendo analiticamente i servizi prestati e chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di numerose infermità. La dipendenza era stata negata dall’Amministrazione con due decreti ministeriali, entrambi conformi al parere del Comitato di verifica.

Il Ministero dell’Interno ha prodotto la documentazione amministrativa e si è costituito. In via preliminare ha eccepito l’omessa evocazione in giudizio dell’INPS, quale soggetto competente all’erogazione del trattamento previdenziale, e il difetto di giurisdizione della Corte in materia di equo indennizzo; in via subordinata ha dedotto l’intervenuta prescrizione dei ratei maturati anteriormente al 9.01.2020. Il ricorrente ha insistito, in via istruttoria, per l’espletamento di consulenza medico legale.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta anzitutto l’ambito della pretesa azionata. Il ricorrente ha attivato il giudizio esclusivamente per ottenere la pensione privilegiata a vita, pretesa che rientra nella giurisdizione contabile. Nelle conclusioni del ricorso manca, infatti, ogni riferimento all’equo indennizzo.

Da tale rilievo consegue il superamento delle eccezioni preliminari del Ministero. Quanto all’INPS, la Corte chiarisce che l’evocazione in giudizio di tale soggetto rientra nelle scelte defensionali del ricorrente, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario. L’eccezione di difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo resta così priva di oggetto, poiché quella pretesa non è stata formulata.

Rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali, il giudizio passa alla fase istruttoria. La questione ha natura tecnica medico legale. Per la sua esatta definizione la Corte ritiene necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico, individuato nell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Il quesito investe la corretta qualificazione delle infermità prospettate e la loro eventuale dipendenza da causa di servizio; in caso positivo, l’accertamento dell’ascrivibilità a categoria utile a pensione privilegiata, con specificazione della categoria, della esatta data di insorgenza e della relativa decorrenza. All’organo incaricato è consentita la visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria, e l’acquisizione di ogni ulteriore documentazione.

La Corte assicura il contraddittorio: le parti costituite possono farsi assistere da un consulente di fiducia e il ricorrente può produrre direttamente perizie e certificazioni in occasione della visita. Sono fissati i termini per l’inizio delle operazioni peritali, per lo schema di relazione, per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale. Il giudizio è rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’espletamento delle operazioni, con spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *