Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza negli enti (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 158 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo grava soltanto su chi gestisca una tipica attività di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto alla resa del conto. Ne discende che il conto meramente ricognitivo di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, indicato come consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2021, riferito a beni assegnati alle diverse articolazioni dell’amministrazione. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura Regionale ha depositato conclusioni chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione comunale. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato sulla richiesta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nella natura della gestione affidata al dipendente. Il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’ente, alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative.
Il discrimine è costituito dalla gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Solo in presenza di tale assetto si giustifica la soggezione al rendiconto.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Nel caso concreto il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia: la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino rendono il conto una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio di conto e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, in adesione alla giurisprudenza contabile richiamata.
Nota della Redazione
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