Benefici di legge e sindacato sulla pena: ricorso inammissibile se non specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 6477 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici di legge quando ne ricorrano le condizioni. Tuttavia l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione dei benefici di legge qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. La censura fondata sulla mancanza di specificità dei motivi è inammissibile sia sul piano intrinseco, per genericità e indeterminatezza delle ragioni, sia su quello estrinseco, quando manca correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le argomentazioni dell’impugnazione. Il controllo di legittimità sulla graduazione della pena resta escluso quando la determinazione sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 29 maggio 2024. Con il primo motivo contesta la mancata concessione dei benefici di legge. Con il secondo motivo deduce vizi motivazionali in relazione al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per il legittimo impedimento dell’imputato. Con l’ultimo motivo lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che i giudici del merito non abbiano correttamente valutato le proprie doglianze su benefici, impedimento e pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si contesta la mancata concessione dei benefici di legge. Il motivo è privo di specificità e non è consentito in questa sede. La Corte riconosce l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento.
Tale obbligo non si traduce però in una facoltà illimitata di doglianza per l’imputato. Questi non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata concessione se non ne ha fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 22533 del 2018. Nel caso concreto la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal provvedimento impugnato, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o non corretto.
Il secondo motivo, relativo ai vizi motivazionali sul rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, è privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità va apprezzata non solo intrinsecamente, per genericità delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente. Ciò accade quando, non essendovi correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, i motivi omettono di assolvere la funzione di critica argomentata. I giudici del merito avevano vagliato e disatteso le doglianze difensive con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando Sez. V n. 15407 del 2020 e Sez. V n. 44317 del 2019; le stesse doglianze sono meramente riproposte in questa sede.
Anche l’ultimo motivo, sull’eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena — nell’individuazione della pena base e negli aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione — sfugge al sindacato di legittimità, salvo mero arbitrio o ragionamento manifestamente illogico. L’onere motivazionale può ritenersi assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. o mediante espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una motivazione dettagliata quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale. Nel caso in esame i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità, argomentando ampiamente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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