Disturbo delle occupazioni: non serve un numero rilevante di persone (Cass. pen. Sez. III n. 8076 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone. È sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito territoriale circoscritto. L’oggetto della tutela penale è l’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, onde i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di soggetti.

Il Fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova aveva richiesto il sequestro preventivo di una porzione di area adibita a discoteca, oltre che degli apparecchi di riproduzione sonora, a fini impeditivi, per evitare la ripetizione del reato di cui all’art. 659 cod. pen. contestato all’amministratore della società conduttrice del pubblico esercizio.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta e il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il diniego. Il Tribunale aveva qualificato la vicenda come mero illecito amministrativo ex art. 10, secondo comma, legge n. 447/1995, ravvisando la sussistenza del problema solo per i residenti nelle poche abitazioni diradate sovrastanti e latistanti il locale, e degradando così la questione a rapporti tra privati. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione per errata applicazione degli artt. 659 cod. pen., 844 cod. civ. e 10, secondo comma, legge n. 447/1995.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’individuazione dell’oggetto della tutela penale. Nel reato previsto dall’art. 659 cod. pen. è tutelato l’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, ossia quella condizione psicologica collettiva inerente all’assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.

Ne deriva che i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 47298 del 2011, Sez. 1 n. 45616 del 2013 e Sez. 3 n. 18521 del 2018.

Il Collegio precisa quindi il confine della fattispecie. È necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3 n. 23529 del 2014) o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1 n. 45616 del 2013), occorrendo la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete.

Non sono però necessarie né la vastità dell’area interessata, né il disturbo di un numero rilevante di persone: è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato, anche raccolto in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3 n. 18521 del 2018). La Corte ribadisce che l’accertamento sull’effettiva idoneità delle emissioni a pregiudicare la quiete è rimesso al giudice del merito, che non è tenuto a basarsi esclusivamente su accertamenti tecnici, potendo fondarsi su altri dati fattuali oggettivamente sintomatici.

Nel caso concreto il Tribunale non ha correttamente interpretato il dato normativo: pur riconoscendo l’idoneità delle emissioni a turbare la quiete, ha degradato la vicenda dall’ambito penale a quello dei rapporti tra privati in ragione del numero assai ridotto di abitazioni. Ma dall’ordinanza emerge che gli abitanti interessati sono quelli di una “decina di edifici”: non singoli soggetti, bensì una pluralità indeterminata di persone potenzialmente esposte al disturbo. Né il numero contenuto, né l’ambito ristretto o determinabile valgono a escludere la configurabilità della fattispecie. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame dell’appello cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *