Mandato di arresto europeo: interprete e consenso alla consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 5152 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’interprete previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. non è violato quando l’interprete nominato non conosce la lingua madre del destinatario di un mandato di arresto europeo, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con lui in maniera efficace, essendo la valutazione sull’effettiva comprensione rimessa al giudice di merito. La nullità a regime intermedio che ipoteticamente derivi da una violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. deve essere eccepita, con evidenza del concreto pregiudizio, in occasione della decisione sulla convalida; in mancanza di tempestiva eccezione, essa risulta sanata. La richiesta del condannato di scontare la pena residua nello Stato di cittadinanza non è raccoglibile, dovendo decidere lo Stato che ha emesso il mandato, sempre che lo Stato di destinazione abbia avanzato richiesta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di un cittadino ungherese, sottoposto a custodia cautelare in carcere, allo Stato richiedente in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione della pena residua inflitta per furto aggravato, distruzione di documento e appropriazione indebita di mezzi di pagamento.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 143 cod. proc. pen., per essere stato nominato un interprete di lingua francese anziché ungherese, nonostante i dubbi espressi nella stessa ordinanza sulla piena comprensione delle questioni relative al principio di specialità. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, per non avere la Corte sospeso il procedimento in attesa degli accertamenti sulla richiesta di scontare la pena in Ungheria, dove la pena risulterebbe prescritta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio ribadisce che il diritto all’interprete non è violato quando la lingua nominata non sia quella madre del destinatario, purché consenta una comunicazione efficace; la verifica sull’effettiva comprensione spetta al giudice di merito. Sul punto richiama Sez. 6 n. 9919 del 28/01/2014 e Sez. 3 n. 34444 del 09/07/2001.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente ha dichiarato di comprendere la lingua francese e ha compreso, in udienza, il contenuto del mandato e le sue ragioni. Egli è stato assistito da difensore d’ufficio, con ampia facoltà di colloquio in presenza dell’interprete, e ha prestato il consenso alla consegna, ribadito dopo sollecitazione del giudice, senza rinunciare al principio di specialità.
Proprio tale condotta — consenso prestato senza rinuncia al principio di specialità — induce a ritenere, secondo la Corte di appello, che la scelta sia stata compiuta con consapevolezza. La valutazione non è censurabile in sede di legittimità.
La Corte aggiunge un rilievo assorbente sul piano processuale. L’eventuale violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. produce una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. in occasione della decisione sulla convalida, con evidenza del concreto pregiudizio alle prerogative difensive. Nel caso di specie il difensore d’ufficio non ha sollevato eccezione in sede di convalida e quella del difensore di fiducia è stata proposta solo successivamente davanti alla Corte di appello: la nullità è dunque sanata. Sul punto richiama Sez. U n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Sez. 6 n. 34201 del 18/07/2024 e Sez. 1 n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La richiesta di essere consegnato al Paese di cittadinanza non è raccoglibile, perché su di essa deve decidere lo Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo; inoltre lo Stato di destinazione non ha avanzato alcuna richiesta, come invece richiesto dall’art. 2, comma 2, della Convenzione del 21 marzo 1983. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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