Benefici penitenziari ai non collaboranti: oneri dimostrativi e attualità dei collegamenti (Cass. pen. Sez. I n. 3788 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per i delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, L. n. 354 del 1975 che non collaborino con la giustizia, il novellato comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 162 del 2022, impone al condannato di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o l’assoluta impossibilità dell’adempimento, nonché di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione. Tali elementi devono consentire di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino degli stessi. Il requisito dell’assenza di attualità dei collegamenti resta comune anche alla disciplina transitoria dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2022, che ai condannati prima dell’entrata in vigore del decreto, nei casi di integrale accertamento dei fatti che renda impossibile un’utile collaborazione, consente i benefici secondo la procedura dell’art. 4-bis, comma 2, senza tuttavia i più gravosi oneri dimostrativi della nuova disciplina. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione fattuale a quella del tribunale di sorveglianza, se questa è sorretta da motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione del residuo di una pena di cinque anni inflitta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 L. n. 203 del 1991, per aver preso parte a un’associazione dedita al traffico di cocaina con uso di armi, aveva chiesto al Tribunale di Sorveglianza di Bari l’affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà.

Il tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile. Ha rilevato che i difensori avevano invocato espressamente il D.L. n. 162 del 2022, dal che desumeva il difetto della condizione di collaboratore, e che nessun elemento specifico era stato prospettato circa l’impossibilità o l’irrilevanza di una collaborazione. Gli elementi addotti — sfaldamento della consorteria, condotta carceraria, assenza di nuove incriminazioni — risultavano riferiti al percorso detentivo e non idonei a soddisfare la nuova disciplina. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 58-ter e 4-bis L. n. 354 del 1975 e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il ricorso sovrappone due tesi incompatibili: da un lato sostiene l’avvenuta irrilevanza del requisito della collaborazione, con applicabilità della nuova disciplina dell’art. 4-bis, comma 1-bis, che però impone oneri dimostrativi severi; dall’altro lamenta l’assenza di motivazione sull’impossibilità o inesigibilità della collaborazione, il che presuppone la perdurante vigenza della disciplina transitoria dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2022. Le due prospettazioni, osserva il collegio, non sono compatibili tra loro.

Poiché il requisito dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata è comune a entrambe le discipline, la Corte esamina anzitutto questo profilo. La presunzione relativa di mantenimento dei collegamenti in caso di mancata collaborazione è superabile solo in presenza di specifici elementi significativi della interruzione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento.

Il Tribunale di Sorveglianza ha fatto buon governo del proprio potere valutativo. Ha congruamente ritenuto che gli elementi indicati nell’istanza fossero per lo più riferiti al percorso carcerario, mentre la nuova disciplina richiede espressamente l’allegazione di elementi diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta e alla partecipazione al percorso rieducativo. Ha inoltre valorizzato i legami familiari del detenuto con esponenti del narcotraffico, la perdurante operatività dell’associazione anche dopo la condanna e la limitata capacità economico-reddituale del nucleo familiare, valutata come indice del fatto che al mantenimento provveda il contesto criminale di riferimento.

Con ciò resta risolta anche la questione dell’impossibilità o irrilevanza della collaborazione. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui grava sul condannato l’onere di delineare nell’istanza elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della collaborazione, così da consentire l’esame nel merito delle relative richieste (Sez. 1, n. 47044 del 24.1.2017, Rv. 271474).

Il ricorso, in definitiva, ripropone gli stessi elementi già valutati e disattesi dal tribunale con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, sollecitando una diversa lettura dei fatti. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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