Inammissibilità del reclamo in sorveglianza è del collegio, non del presidente (Cass. pen. Sez. I n. 3789 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza appartiene al genus delle impugnazioni. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa con il procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ove ricorra una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., spetta al giudice dell’impugnazione, cioè all’organo collegiale del tribunale di sorveglianza, e non al presidente. Il provvedimento di inammissibilità adottato dal presidente è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179 cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di riduzione della pena per liberazione anticipata proposta nell’interesse di un condannato. Avverso tale rigetto il difensore aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 69-bis legge n. 354 del 1975, depositandolo presso il tribunale di sorveglianza.

Con ordinanza il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 582 cod. proc. pen., sul rilievo che l’atto era stato presentato presso la cancelleria del tribunale anziché presso quella del giudice che aveva emesso il provvedimento. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la natura del reclamo previsto dall’art. 69-bis legge n. 354 del 1975: si tratta di un mezzo riconducibile al genus dell’impugnazione, con la conseguenza che la sua disciplina non può essere sovrapposta a quella del procedimento semplificato dettato dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..

Da tale qualificazione deriva un duplice corollario. Sul piano procedimentale, la dichiarazione di inammissibilità, ove ricorra una delle tassative ragioni fissate dall’art. 591 cod. proc. pen., è emessa con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. Sul piano soggettivo, tale giudice è l’organo collegiale del tribunale di sorveglianza, titolare del potere di esaminare e decidere il reclamo, e non il presidente.

Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere adottato de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. soltanto in due ipotesi: una richiesta identica, per oggetto ed elementi giustificativi, ad altra già rigettata, oppure una richiesta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso del reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza.

Nel caso di specie il provvedimento è viziato perché il reclamo è stato deciso de plano senza essere sottoposto al vaglio del collegio. Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità conferma l’indirizzo: la dichiarazione di inammissibilità compete al giudice dell’impugnazione e, quindi, all’organo collegiale, non al presidente del tribunale di sorveglianza.

Deve pertanto riaffermarsi il principio secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza. L’accoglimento del primo motivo assorbe la doglianza espressa con il secondo. Il provvedimento è annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché l’esame del reclamo si svolga innanzi al collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *