Spetta la contribuzione figurativa biennale anche prima della quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 439 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza volta a ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388/2000, è ammissibile anche se proposta in costanza del rapporto di lavoro e anteriormente al collocamento in quiescenza. Tale beneficio, infatti, determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico, onde reputare inammissibile l’istanza anticipata equivarrebbe a vanificare la stessa finalità della norma. Il riconoscimento del beneficio presuppone l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento, da verificarsi alla data dell’accertamento medico originariamente censurato, con il limite di cinque anni di contribuzione figurativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente provinciale, ha riproposto davanti alla Corte dei conti un giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario, che aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte. Egli ha domandato il riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388/2000, a decorrere dall’istanza presentata nel settembre 2019, censurando la misura del 67 per cento che la Commissione medica aveva ritenuto pertinente al suo grado di invalidità.
L’INPS si è costituito resistendo alla pretesa, contestando l’insufficiente grado di invalidità rispetto alla soglia richiesta dalla norma. Il giudice ha quindi demandato una consulenza tecnica d’ufficio al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, per accertare il grado di invalidità alla data del 4 ottobre 2019.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha affrontato il profilo dell’ammissibilità dell’istanza proposta prima della quiescenza. Ha richiamato la circolare INPS n. 29/2002, secondo cui il beneficio determina una maggiorazione di anzianità rilevante solo ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione. Reputare inammissibile l’istanza anticipata equivarrebbe a vanificare il beneficio: il lavoratore otterrebbe la pensione a prescindere dalla maggiorazione, oppure dovrebbe esporsi al rischio di fondarla su un presupposto incerto.
La Corte ha richiamato a sostegno l’orientamento della Corte di cassazione n. 30636/2022 e, nell’ambito della stessa Corte dei conti, la sentenza n. 561/2017 della Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello.
Nel merito, il CML ha considerato l’artrite reumatoide, la cardiopatia ipertensiva e il disturbo depressivo maggiore. Alla cardiomiopatia ipertensiva è stata annessa la misura del 21 per cento (codice ICD 6441); per il disturbo depressivo, in via analogica, la misura fissa del 25 per cento (codice ICD 2205). L’innalzamento al 60 per cento del punteggio dell’artrite reumatoide rispetto al 50 per cento fisso (codice ICD 9303) è stato giudicato congruamente giustificato, avuto riguardo ai plurimi distretti articolari interessati, alle ripercussioni funzionali e all’obesità concorrente.
La Corte ha poi verificato il calcolo per le infermità coesistenti, con il metodo della somma delle percentuali e della sottrazione del prodotto delle stesse, reiterato per ogni ulteriore infermità. Il risultato, pari al 76,3 per cento, è stato arrotondato per difetto al 76 per cento, superando così la soglia di invalidità del 74 per cento richiesta dalla norma.
Il beneficio è stato pertanto riconosciuto, con il limite di cinque anni di contribuzione figurativa e decorrenza dall’istanza del 19 settembre 2019. Nonostante la fondatezza della domanda, la sua non agevole perspicuità ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite e di consulenza tecnica.
Nota della Redazione
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