Rimessione in termini per impossibilità di difendersi: prova rigorosa e nesso causale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 52 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre appello nel processo contabile è di sessanta giorni ed è perentorio ai sensi dell’art. 178 c.g.c.; esso decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado e, in mancanza di notificazione, l’impugnazione va proposta a pena di decadenza entro un anno dalla pubblicazione. La rimessione in termini di cui all’art. 43, comma 6, c.g.c. è istituto di stretta interpretazione, perché deroga alla perentorietà dei termini processuali. Non basta un impedimento relativo o una mera difficoltà: occorre la prova rigorosa e inequivocabile di un impedimento assoluto al compimento dell’atto, posto in rapporto causale determinante con la decadenza. La certificazione sanitaria che attesti un disagio psichico in atto, senza dimostrare che esso fosse tale, nel periodo del termine, da impedire il rilascio della procura al difensore, non giustifica la rimessione in termini.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, aveva condannato l’appellante, tra gli altri, a risarcire all’ente territoriale un danno di 443.232 euro, di cui 221.472 euro in solido con altri soggetti. Il pregiudizio derivava dall’illecito conseguimento di finanziamenti pubblici erogati in violazione del bando regionale denominato SPRINTER II. L’appellante, amministratore della cooperativa e amministratore di fatto dell’associazione beneficiarie, era stata dichiarata contumace in primo grado.
Avverso quella sentenza l’appellante ha proposto gravame, chiedendo in via preliminare la rimessione in termini e deducendo nel merito il difetto dei presupposti dell’azione erariale, l’omesso accoglimento dell’eccezione di prescrizione e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo. La Procura generale e l’ente intervenuto hanno eccepito la tardività dell’appello e la sua inammissibilità, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato processuale incontestato: la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 28 settembre 2021, mentre l’appello è stato notificato alle Procure solo il 9 dicembre 2022. Ne deriva l’inammissibilità del gravame per decorrenza del termine perentorio, non essendo stata la decisione notificata.
Il nucleo argomentativo riguarda la richiesta di rimessione in termini. La Corte qualifica l’istituto come di stretta interpretazione, perché deroga al principio di perentorietà dei termini, i quali, una volta scaduti, impediscono irrevocabilmente il compimento dell’attività processuale. Non è quindi sufficiente un impedimento qualunque: la parte deve provare in modo rigoroso e inequivocabile che la decadenza è dipesa da causa a lei non imputabile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui serve un impedimento assoluto, non una impossibilità relativa né una mera difficoltà, e occorre che tale impedimento sia in rapporto causale determinante con la decadenza, come affermato da Cass. civ. n. 19384/2023. La fattispecie concreta non soddisfa questi requisiti.
Dall’unico certificato medico prodotto non emerge che, nel periodo del termine, le condizioni di salute dell’appellante fossero tali da determinare una parziale incapacità di intendere e di volere, anche solo transitoria, idonea a giustificare la rimessione. La documentazione descrive uno stato di angoscia, deflessione dell’umore, disorientamento temporale e fragilità dei meccanismi difensivi, ma non collega l’insorgenza del disturbo al tempo della notifica della sentenza appellata.
La Corte ne trae la conseguenza decisiva: non è provato che l’appellante fosse in uno stato di limitazione della capacità di intendere e di volere tale da impedirle di rilasciare la procura al difensore, che nel giudizio di responsabilità amministrativa rappresenta la parte esercitando lo ius postulandi. L’appello è quindi inammissibile per tardività e le spese sono compensate, trattandosi di questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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