Riconoscimento d’ufficio dei contributi figurativi per i lavori socialmente utili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 434 del 20.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavori socialmente utili, per i periodi di impegno oggetto di assegno ai sensi dell’art. 8, comma 19, d.lgs. n. 468/1997, trova applicazione il riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa previsto dal comma 9 dell’art. 7 della legge n. 223/1991, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Resta ferma la possibilità del riscatto oneroso, che opera esclusivamente ai fini della determinazione della misura della pensione. Il riconoscimento d’ufficio spetta per tutti i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, senza limite temporale, sicché è illegittimo il diniego dell’INPS fondato sulla necessità di un riscatto oneroso per l’accredito della contribuzione utile all’anzianità.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come lavoratore socialmente utile presso una provincia campana dal 1° agosto 1995 al 31 ottobre 2001, periodo per il quale l’INPDAP le aveva accreditato contributi figurativi nel 2003. Dal 1° novembre 2001 è stata assunta a tempo indeterminato dalla medesima provincia. Nel 2021 l’INPS le ha negato il ricongiungimento di quella contribuzione figurativa, sul presupposto che il riconoscimento non farebbe acquisire la qualità di iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, occorrendo invece un riscatto oneroso.

La ricorrente ha contestato tale diniego, richiamando il carattere figurativo della contribuzione, utile esclusivamente ai fini dell’anzianità contributiva e non della misura della pensione. Ha invocato una precedente sentenza della stessa Sezione su caso analogo e una circolare INPS, contestando la circolare INPDAP richiamata dall’Istituto e l’onerosità del riscatto. Ha domandato il riconoscimento della ricongiunzione per il periodo lavorato come LSU, al solo fine di incrementare l’anzianità contributiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha ricostruito la disciplina applicabile al periodo controverso. In via generale, il comma 9 dell’art. 7 della legge n. 223/1991 prevedeva il riconoscimento d’ufficio dei periodi di godimento dell’indennità di mobilità come utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della sua misura. L’intero art. 7 è stato abrogato dall’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2017: per tutto il periodo di lavoro della ricorrente, dunque, il rinvio a quella disposizione deve reputarsi operante.

La Corte ha poi seguito l’evoluzione normativa in materia di LSU. Il comma 9 dell’art. 1 del d.l. n. 510/1996 richiamava il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’art. 7 della legge n. 223/1991, limitandolo, per i sussidi imputati a periodi successivi al 31 luglio 1995 e per quelli relativi ai lavori socialmente utili, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Abrogata tale disposizione dall’art. 13 del d.lgs. n. 468/1997, il comma 19 dell’art. 8 di quest’ultimo ha riprodotto la stessa regola al primo periodo e ha previsto, al secondo, la possibilità del riscatto ai fini pensionistici, rilevando l’onere solo per la misura della pensione.

Anche il d.lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150/2015, ma il comma 11 dell’art. 26 di tale decreto ha testualmente riprodotto entrambi i periodi del comma 19 dell’art. 8. Il comma 12 ha inoltre stabilito che gli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 468/1997 si applicano ai soli progetti di lavori socialmente utili avviati prima dell’adozione della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL. Ne deriva che l’arco temporale oggetto del contendere è rimasto disciplinato dal primo periodo del comma 19 dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997.

La conclusione è corroborata dall’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la contribuzione figurativa a carico dell’INPS va riconosciuta per tutti i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale (Cass. n. 5744/2019; Cass. n. 6346/2022). La domanda è stata pertanto accolta. Il carattere seriale della pretesa ha indotto a liquidare le spese in misura prossima ai minimi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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