Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’INDA conferma la natura di organismo di diritto pubblico e la crescita delle risorse autonome (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 141 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Istituto nazionale del dramma antico (INDA), trasformato in fondazione di diritto privato, è stato espressamente qualificato dall’ANAC come organismo di diritto pubblico, con la conseguente obbligatorietà del rispetto del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di servizi strumentali, come il servizio di biglietteria. La destinazione dell’utile d’esercizio alla copertura della perdita proveniente dagli esercizi precedenti rappresenta una corretta gestione finanziaria. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell’ente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, riferendo al Parlamento il risultato del controllo eseguito.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha eseguito il controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto nazionale del dramma antico (INDA) per l’esercizio 2024. L’ente, trasformato da ente pubblico in fondazione di diritto privato, opera come Onlus, ora Ente del Terzo Settore, e svolge la propria attività istituzionale principalmente con la stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa.

La relazione, trasmessa alle Presidenze delle Camere, esamina il quadro normativo, gli organi, la struttura amministrativa, l’attività istituzionale e contrattuale, i progetti PNRR, il contenzioso e i risultati contabili della gestione 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che l’INDA è stato qualificato dall’ANAC come organismo di diritto pubblico con la deliberazione n. 14 del 21 gennaio 2026. Tale qualificazione comporta l’applicazione delle regole del codice dei contratti pubblici. In particolare, l’ANAC ha contestato l’affidamento diretto alla Fondazione del servizio di biglietteria per i siti del Parco Archeologico di Siracusa, ritenendo che si tratti di un servizio strumentale estraneo alle finalità di valorizzazione dei beni culturali e che quindi debba essere aggiudicato con le procedure concorsuali previste dal d.lgs. n. 36 del 2023.

Sul piano della governance, la Corte ha segnalato la perdurante criticità relativa alla sovrapposizione di ruoli e compiti tra il Consigliere delegato e il Sovrintendente. Le modifiche statutarie volte a chiarire le rispettive competenze non hanno ricevuto l’avallo del Ministero vigilante. Nel corso del 2024, a seguito della risoluzione consensuale del contratto del Sovrintendente, le relative funzioni sono state affidate ad interim alla Consigliera delegata, ma la delibera che prevedeva un rimborso forfetario è rimasta inattuata per i rilievi del Ministero.

In merito ai risultati di esercizio, l’utile 2024 è pari a euro 90.085, in sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 40.423). Il valore della produzione è in lieve diminuzione, ma le risorse autonome (euro 5.756.984) superano nettamente le entrate da contributi, dimostrando una gestione efficiente. Il patrimonio netto ammonta a euro 5.165.408.

Quanto al contenzioso, la Corte ha riferito dell’esito del giudizio relativo ai contributi PO FESR 2010: la Fondazione è stata condannata in appello alla restituzione di quanto già percepito e ha proposto iniziative per una compensazione con il credito vantato per il cofinanziamento 2011. I progetti finanziati dal PNRR risultano conclusi con obiettivi raggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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