Inammissibile il controllo TUSP su partecipazione già acquisita prima del parere (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 160 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che acquisisca, anche indirettamente, una partecipazione societaria prima del pronunciamento della Corte dei conti o della scadenza del termine previsto per il controllo, viola una norma inderogabile posta dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016. La Corte dei conti, in sede di controllo, deve dichiarare il non luogo a deliberare, perché l’operazione, già perfezionata, non può essere sottoposta al vaglio preventivo demandato alla Sezione regionale di controllo, che ha ad oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima della sua attuazione tramite gli strumenti del diritto privato. Restano ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva approvato, in proporzione alla propria quota di partecipazione, l’acquisto da parte di una società interamente pubblica della quota del capitale sociale di un consorzio gestore unico del servizio idrico integrato. L’operazione si inserisce nel percorso di integrale pubblicizzazione avviato dall’Autorità d’ambito, culminato nell’ingresso della società nella compagine del gestore provinciale.

Dall’istruttoria è emerso che l’acquisizione della partecipazione si era già perfezionata alla data del 30 aprile 2024, con la sottoscrizione dell’aumento di capitale. Tale circostanza risulta anteriore non solo al pronunciamento della Corte e alla scadenza del termine di controllo, ma anche alla stessa deliberazione consiliare che ha approvato l’acquisto, intervenuta in mera ratifica dell’operazione societaria già effettuata.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito applicativo del controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5 TUSP sulla costituzione di società e sull’acquisizione di partecipazioni, anche indirette. Il comma 3 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il comma 4 consente all’amministrazione di discostarsi da un parere negativo, purché ne motivi analiticamente le ragioni e ne dia pubblicità sul sito istituzionale. Le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022 hanno chiarito che, nonostante il nomen juris di “parere”, il pronunciamento postula una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore.

Nel caso esaminato, l’acquisto ex novo, indiretto, di una partecipazione consortile rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP. Tuttavia, l’acquisizione è avvenuta prima che il parere fosse reso, configurando una fattispecie eccentrica rispetto al modello legale. Le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22, hanno enunciato il principio secondo cui l’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti, né l’esito può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell’onere di motivare analiticamente le ragioni del dissenso, essendo già stato stipulato il negozio.

Il comportamento dell’amministrazione integra quindi la violazione di una norma inderogabile, che prescrive di procedere solo dopo il pronunciamento della Corte o la scadenza del termine. Il vaglio preventivo è funzionale a sottoporre a valutazione i presupposti giuridici ed economici della scelta pubblicistica prima dell’attuazione privatistica. L’ingresso anticipato nella compagine societaria sottrae l’operazione al giudizio obbligatorio della Corte, anche con riguardo ai requisiti della fattispecie di acquisizione conforme a espresse previsioni legislative.

In attuazione di tale principio, la Sezione ha dichiarato il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione consiliare pervenuta, disponendo la trasmissione al legale rappresentante dell’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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